Sentenza n. 479/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 19.03.2025 n. 307.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 19 marzo 2025, n. 307, relativa all'assegnazione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 19 marzo 2025, n. 307. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500 per ciascun anno scolastico: per una ricorrente relativamente all'anno scolastico 2024/2025, per complessivi euro 500, e per l'altro ricorrente relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 2.000, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro il successivo termine di 30 giorni. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni consente di promuovere l'azione esecutiva e, accertata l'inottemperanza, di ordinare all'amministrazione di provvedere.
Massime di principio
- L'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, consente di proporre l'azione di ottemperanza per l'esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e la mancata esecuzione del comando giudiziale giustificano l'ordine di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inottemperanza successiva all'ordine giudiziale, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, individuandolo in un organo dell'amministrazione competente a eseguire materialmente il giudicato e assegnandogli un termine per l'intervento sostitutivo.
- Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario contenente una condanna a carico di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
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