Direttiva 2009/69
Direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009 , che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla direttiva 2006/112/CE per ridurre gli spazi di abuso dell’esenzione IVA all’importazione quando i beni sono destinati a successive cessioni o trasferimenti intracomunitari esenti. La modifica introduce condizioni minime di informazione da fornire all’atto dell’importazione, soprattutto sui numeri di identificazione IVA e sulla prova della destinazione dei beni in un altro Stato membro. Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni con effetto dal 1° gennaio 2011.
Modifica la direttiva 2006/112/CE per rafforzare le condizioni dell’esenzione IVA all’importazione in caso di successiva cessione intracomunitaria, al fine di contrastare l’evasione connessa all’importazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sul sistema comune dell’IVA disciplinato dalla direttiva 2006/112/CE. Riguarda in particolare le importazioni di beni che sono seguite da cessioni o trasferimenti intracomunitari esenti, nonché talune operazioni delle forze armate di uno Stato parte contraente del Trattato NATO. Introduce condizioni minime uniformi per l’esenzione all’importazione prevista dall’articolo 143 della direttiva 2006/112/CE; gli Stati membri conservano margini di discrezionalità sulle modalità di recepimento e possono richiedere la prova del trasporto solo su richiesta.
Modifica della disciplina IVA sulle importazioni in funzione della lotta all’evasione
La direttiva 2009/69/CE del Consiglio interviene sulla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’IVA per contrastare l’evasione fiscale connessa a determinate importazioni di beni seguite da operazioni intracomunitarie esenti. Il legislatore dell’Unione prende atto che le differenze applicative nazionali dell’esenzione all’importazione possono essere sfruttate dagli operatori e introduce quindi condizioni minime comuni a livello UE.
Obiettivi e ratio dell’intervento
Il considerando centrale evidenzia che, nell’ambito di una strategia antifrode a livello comunitario, occorre rafforzare la disciplina dell’esenzione IVA all’importazione quando i beni importati sono destinati a una cessione o a un trasferimento intracomunitario esente. La direttiva richiama espressamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità: l’obiettivo di contrastare l’evasione non sarebbe realizzabile in misura sufficiente dai soli Stati membri e richiede quindi un intervento armonizzato, limitato a quanto necessario.
Ambito di applicazione materiale
L’intervento riguarda il sistema comune dell’IVA disciplinato dalla direttiva 2006/112/CE, con particolare attenzione:
- alle importazioni di beni che beneficiano dell’esenzione quando seguono cessioni intracomunitarie esenti;
- alle operazioni che coinvolgono le forze armate di uno Stato parte contraente del Trattato NATO;
- alle regole di identificazione IVA e di prova della destinazione intracomunitaria dei beni.
La direttiva non riscrive l’intera disciplina IVA, ma modifica puntualmente tre disposizioni della direttiva 2006/112/CE: articoli 22, 140 e 143.
Modifiche all’articolo 22: forze armate NATO
Viene sostituito l’articolo 22 della direttiva 2006/112/CE. È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato parte contraente del Trattato dell’Atlantico del Nord, di beni non acquistati alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di uno Stato membro, quando l’importazione di tali beni non può beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 143, paragrafo 1, lettera h).
Modifica dell’articolo 140, lettera b)
La lettera b) dell’articolo 140 viene sostituita per coordinare la disciplina degli acquisti intracomunitari esenti con le esenzioni all’importazione. In particolare, sono ricompresi gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazione è comunque esente ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettere a), b), c) e da e) a l).
Rafforzamento delle condizioni per l’esenzione all’importazione: articolo 143
La modifica più rilevante riguarda l’articolo 143 della direttiva 2006/112/CE.
Obbligo degli Stati membri di esentare talune operazioni
La frase introduttiva del paragrafo 1 viene riformulata stabilendo che gli Stati membri esentano le operazioni elencate nella disposizione. Si tratta quindi di un obbligo di risultato per gli Stati membri, che devono assicurare l’esenzione alle condizioni previste dalla direttiva.
Nuove condizioni informative per l’esenzione ex lettera d)
È inserito un nuovo paragrafo 2. L’esenzione prevista al paragrafo 1, lettera d), si applica solo se, al momento dell’importazione, l’importatore ha fornito alle autorità competenti dello Stato membro di importazione almeno le seguenti informazioni:
- il numero di identificazione IVA attribuito nello Stato membro di importazione all’importatore, oppure il numero attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell’imposta nello Stato membro di importazione;
- il numero di identificazione IVA dell’acquirente cui i beni sono ceduti ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, oppure, in caso di trasferimento, il numero attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto;
- la prova che i beni importati sono destinati a essere spediti o trasportati dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.
Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che la prova di cui alla lettera c) sia comunicata alle autorità competenti solo su richiesta. Tale previsione lascia quindi un margine di flessibilità procedurale agli ordinamenti nazionali.
Recepimento, comunicazioni e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva con effetto dal 1° gennaio 2011. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento.
Le misure nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono lasciate agli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per la gestione documentale delle importazioni seguite da operazioni intracomunitarie esenti. La corretta fruizione dell’esenzione richiede la disponibilità, già al momento dell’importazione, dei numeri di identificazione IVA pertinenti e della prova della destinazione intracomunitaria dei beni, salvo che lo Stato membro eserciti la facoltà di richiederla solo su richiesta. La disciplina mira a ridurre gli abusi e a rendere più uniforme il trattamento fiscale delle operazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 22 della direttiva 2006/112/CE
È assimilata a un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato parte contraente del Trattato NATO, di beni non acquistati alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di uno Stato membro, quando l’importazione di tali beni non può beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera h).
Adeguamento dell’articolo 140, lettera b), della direttiva 2006/112/CE
Sono esclusi dall’ambito della disposizione sugli acquisti intracomunitari esenti gli acquisti di beni la cui importazione è comunque esente ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettere a), b), c) e da e) a l).
Riformulazione dell’articolo 143, paragrafo 1, e introduzione del paragrafo 2
Gli Stati membri sono tenuti a esentare le operazioni elencate all’articolo 143, paragrafo 1. Per l’esenzione dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), quando l’importazione è seguita da cessioni esenti ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), l’importatore deve fornire almeno: il proprio numero di identificazione IVA nello Stato membro di importazione o quello del rappresentante fiscale debitore; il numero di identificazione IVA dell’acquirente o, in caso di trasferimento, quello attribuito nello Stato membro di arrivo; la prova che i beni sono destinati a essere spediti o trasportati dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro. Gli Stati membri possono prevedere che la prova di cui alla lettera c) sia comunicata solo su richiesta delle autorità competenti.
Termine di recepimento e obblighi formali
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva con effetto dal 1° gennaio 2011 e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
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