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direttiva

Direttiva 2009/70

Direttiva 2009/70/CE della Commissione, del 25 giugno 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/70/CE modifica la direttiva 91/414/CEE includendo nell'allegato I tre sostanze attive: difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo. L'iscrizione consente, in linea di principio, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono, ma solo entro usi e condizioni specifiche e con ulteriori verifiche sui rischi e sui fascicoli tecnici. La direttiva fissa inoltre termini di recepimento, di applicazione e di riesame delle autorizzazioni esistenti, lasciando agli Stati membri margini nella scelta delle misure nazionali purché raggiungano il risultato imposto.

Direttiva di modifica della direttiva 91/414/CEE per iscrivere nell'allegato I le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con effetti sul rilascio, la modifica, il riesame e l'eventuale revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti difenacum, cloruro di didecildimetilammonio o zolfo. Riguarda in particolare gli usi autorizzabili di tali sostanze attive, le condizioni specifiche di impiego indicate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come modificato, nonché gli obblighi informativi a carico dei notificanti interessati. Sono esclusi, per ciascuna sostanza, gli usi non compresi nelle limitazioni espressamente previste nell'allegato (ad esempio usi diversi da quelli indicati in Parte A).

Direttiva 2009/70/CE: inclusione di difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, iscrivendo tre sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione segue la valutazione scientifica svolta nel programma di lavoro previsto dalla normativa di base e tiene conto dei rapporti di riesame approvati nel 2009.

Finalità e contesto normativo

La Commissione osserva che le valutazioni effettuate, anche tramite revisione tra pari con EFSA e con il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, hanno mostrato che i prodotti contenenti le sostanze in questione possono, in linea di massima, soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. L'iscrizione nell'allegato I mira quindi a consentire l'autorizzazione, in tutti gli Stati membri, dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze, ma solo entro i limiti e le condizioni fissati nell'allegato della direttiva.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

La disciplina riguarda gli Stati membri, che devono adeguare la normativa interna e riesaminare le autorizzazioni già rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti difenacum, cloruro di didecildimetilammonio o zolfo. Incide anche sui notificanti e sui titolari delle autorizzazioni, in quanto sono previste richieste di ulteriori informazioni tecniche e verifiche sull'accesso a un fascicolo conforme agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

Iscrizione delle sostanze e durata dell'iscrizione

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'allegato della direttiva 2009/70/CE. Le tre sostanze attive sono iscritte con decorrenza 1 gennaio 2010 e con scadenza dell'iscrizione fissata al 30 dicembre 2019.

Termine di recepimento e data di applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali necessarie entro il 30 giugno 2010 e applicarle dal 1 luglio 2010. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tabella di corrispondenza. La direttiva entra in vigore il 1 gennaio 2010.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

Entro il 30 giugno 2010 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le tre sostanze. In tale sede devono verificare:

  • che le sostanze attive, escluse quelle identificate nella parte B dell'iscrizione, soddisfino le condizioni dell'allegato I;
  • che il titolare dell'autorizzazione disponga, o possa accedere, a un fascicolo conforme all'allegato II, in linea con l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame completo dei prodotti autorizzati

In deroga al primo termine, ogni prodotto autorizzato contenente una delle tre sostanze deve essere riesaminato secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Gli Stati membri devono quindi stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. In esito a tale riesame, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate:

  • entro il 30 giugno 2014 se il prodotto contiene una delle sostanze come unica sostanza attiva;
  • entro il 30 giugno 2014, oppure, se successiva, entro il termine fissato dalla direttiva che ha iscritto le altre sostanze, se il prodotto contiene la sostanza in combinazione con altre sostanze attive iscritte.

Difenacum: usi consentiti e misure di tutela

Per il difenacum, l'allegato consente soltanto usi come rodenticida in forma di esche già pronte, collocate in scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni. La concentrazione nominale nei prodotti non deve superare 50 mg/kg e le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.

Nella valutazione ai sensi dei principi uniformi gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli e mammiferi non bersaglio dall'avvelenamento primario e secondario, adottando misure di attenuazione dei rischi se necessario. Inoltre, gli Stati membri interessati devono assicurare che il notificante trasmetta ulteriori informazioni:

  • sui metodi applicati per determinare i residui di difenacum nei liquidi biologici, entro il 30 novembre 2011;
  • sulla specifica della sostanza attiva fabbricata, entro il 31 dicembre 2009.

Cloruro di didecildimetilammonio: usi consentiti e requisiti di rischio

Per il cloruro di didecildimetilammonio sono autorizzabili soltanto usi interni come battericida, fungicida, erbicida ed alghicida. Nella valutazione generale gli Stati membri devono porre particolare attenzione:

  • alla sicurezza degli operatori, imponendo dispositivi di protezione individuale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione;
  • alla protezione degli organismi acquatici, inserendo se del caso misure di attenuazione dei rischi nelle condizioni di autorizzazione.

Gli Stati membri interessati devono anche garantire che il notificante fornisca ulteriori informazioni:

  • sulla specifica della sostanza attiva fabbricata, entro il 1 gennaio 2010;
  • sul rischio per gli organismi acquatici, entro il 31 dicembre 2011.

Zolfo: usi consentiti e tutela degli organismi non bersaglio

Per lo zolfo sono ammessi soltanto usi come fungicida e acaricida. Gli Stati membri, nell'applicare i principi uniformi, devono prestare particolare attenzione alla protezione di:

  • uccelli;
  • mammiferi;
  • organismi acquatici;
  • artropodi non bersaglio.

Se necessario, le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione dei rischi. Il notificante deve inoltre trasmettere ulteriori informazioni per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi, organismi presenti nei sedimenti e artropodi non bersaglio entro il 30 giugno 2011.

Margini di discrezionalità per gli Stati membri

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi di recepimento. Permette un margine nazionale nella definizione delle misure legislative, regolamentari e amministrative, nella gestione delle autorizzazioni esistenti e nell'adozione delle misure di attenuazione dei rischi, purché siano rispettate le condizioni fissate nell'allegato e i termini previsti dalla direttiva.

Disposizioni principali

Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato alla direttiva, includendo difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo con decorrenza 1 gennaio 2010 e scadenza dell'iscrizione 30 dicembre 2019. L'iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di impiego e da una Parte B con valutazioni di rischio e obblighi informativi ulteriori.

Termine di recepimento e applicazione nazionale

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1 luglio 2010. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di corrispondenza, e il testo nazionale deve contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredato alla pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 3, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o revocare entro il 30 giugno 2010, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti le tre sostanze, verificando sia il rispetto delle condizioni dell'allegato I sia la disponibilità di un fascicolo conforme all'allegato II o l'accesso ad esso secondo l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti ai sensi dei principi uniformi

L'articolo 3, paragrafo 2, impone un riesame di ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente difenacum, cloruro di didecildimetilammonio o zolfo, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e dei principi uniformi dell'allegato VI. In esito al riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e modificare o revocare le autorizzazioni entro il 30 giugno 2014, o oltre tale data se applicabile la disciplina relativa a sostanze combinate iscritte successivamente.

Condizioni specifiche per il difenacum

Nell'allegato, parte A, l'uso autorizzabile del difenacum è limitato ai soli impieghi come rodenticida sotto forma di esche già pronte in scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni. La concentrazione nominale nei prodotti non può superare 50 mg/kg e le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali. La parte B impone particolare attenzione alla protezione di uccelli e mammiferi non bersaglio e richiede ulteriori informazioni sui metodi di determinazione dei residui nei liquidi biologici e sulla specifica della sostanza attiva fabbricata, entro il 30 novembre 2011 e il 31 dicembre 2009 rispettivamente.

Condizioni specifiche per il cloruro di didecildimetilammonio

L'allegato consente soltanto usi interni come battericida, fungicida, erbicida ed alghicida. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e alla protezione degli organismi acquatici, prescrivendo dispositivi di protezione individuale e misure di attenuazione dei rischi se del caso. Sono richieste ulteriori informazioni sulla specifica della sostanza attiva fabbricata entro il 1 gennaio 2010 e sul rischio per gli organismi acquatici entro il 31 dicembre 2011.

Condizioni specifiche per lo zolfo

L'allegato limita l'autorizzazione agli usi come fungicida e acaricida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e artropodi non bersaglio, prevedendo misure di attenuazione dei rischi se necessario. Il notificante deve fornire ulteriori informazioni per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi, organismi presenti nei sedimenti e artropodi non bersaglio entro il 30 giugno 2011.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1 gennaio 2010 e ha come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisalute e sicurezza alimentareambienteprotezione della salute umana

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