Direttiva 2009/77
Direttiva 2009/77/CE della Commissione, del 1 o luglio 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione di clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron come sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell’allegato I otto sostanze attive, consentendo così agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che le contengono. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di impiego, limiti di purezza, obblighi di tutela per ambiente, operatori e consumatori e richieste di ulteriori dati per alcune sostanze o metaboliti. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2010 e applicarla dal 1o luglio 2010, procedendo nel contempo alla revisione delle autorizzazioni esistenti.
Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron come sostanze attive per prodotti fitosanitari
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai notificanti/titolari delle autorizzazioni e, in via indiretta, ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron. Riguarda l’immissione in commercio e la revisione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con effetti anche per il SEE. Restano escluse le sostanze/usi non indicati nelle voci dell’allegato I e gli impieghi non conformi alle specifiche condizioni di autorizzazione previste per ciascuna sostanza.
Direttiva 2009/77/CE: iscrizione di otto sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sui prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere nell’allegato I otto sostanze attive: clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron. La scelta segue la valutazione scientifica svolta nel terzo programma di lavoro e culminata nei rapporti EFSA e nei rapporti di riesame della Commissione, dai quali emerge che, per gli usi considerati, i prodotti contenenti tali sostanze possono soddisfare in linea generale i requisiti di sicurezza dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione adotta la direttiva sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE. Il provvedimento mira a consentire l’autorizzazione, da parte di tutti gli Stati membri, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze valutate, ma lo fa imponendo condizioni puntuali di iscrizione e uso, oltre a richieste di ulteriori informazioni per alcuni profili di rischio ancora da approfondire.
Iscrizione delle sostanze e requisiti di qualità
L’allegato alla direttiva inserisce le otto sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con decorrenza dal 1o gennaio 2010 e scadenza dell’iscrizione al 31 dicembre 2019. Per ciascuna sostanza sono riportati denominazione comune, numeri CAS e CIPAC, denominazione IUPAC, titolo minimo di purezza e, in alcuni casi, limiti per specifiche impurezze. Questi requisiti sono vincolanti ai fini dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono.
Usi consentiti e limitazioni specifiche
L’allegato prevede un perimetro di impiego molto preciso:
- clorsulfuron: solo come erbicida;
- ciromazina: solo come insetticida in serra;
- dimetaclor: solo come erbicida, con massimo 1,0 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo;
- etofenprox: solo come insetticida;
- lufenuron: solo all’interno o in trappole-esca esterne come insetticida;
- penconazolo: solo come fungicida in serra;
- tri-allato: solo come erbicida;
- triflusulfuron: solo come erbicida per barbabietola da zucchero e da foraggio, con massimo 60 g/ha ogni tre anni sullo stesso campo e con divieto di utilizzare le foglie trattate come mangime.
Profili di rischio da considerare ai fini dei principi uniformi
Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, gli Stati membri devono tenere conto dei rapporti di riesame approvati il 26 febbraio 2009 e, per etofenprox, del 13 marzo 2009. La direttiva evidenzia in modo differenziato i profili di rischio da presidiare: acque sotterranee in aree sensibili sotto il profilo del suolo e del clima, organismi acquatici, piante non bersaglio, impollinatori, api, artropodi non bersaglio, uccelli, mammiferi, lombrichi, operatori e lavoratori.
In diversi casi è espressamente richiesto che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione del rischio, come:
- zone cuscinetto;
- zone di protezione;
- uso di adeguati dispositivi di protezione individuale per operatori e lavoratori;
- programmi di monitoraggio nelle aree vulnerabili, in particolare per verificare la possibile contaminazione delle acque sotterranee da determinati metaboliti.
Obblighi di ulteriore approfondimento scientifico
La direttiva subordina l’iscrizione di alcune sostanze alla presentazione di ulteriori dati da parte dei notificanti. Tra gli obblighi previsti figurano:
- per clorsulfuron, dimetaclor e lufenuron: ulteriori informazioni sulla specifica chimica delle sostanze attive come fabbricate;
- per ciromazina: ulteriori informazioni sul destino e comportamento del metabolita nel suolo NOA 435343 e sul rischio per gli organismi acquatici;
- per penconazolo: ulteriori informazioni sul destino e comportamento del metabolita nel suolo U1;
- per tri-allato: ulteriori informazioni sul metabolismo primario della pianta, sul metabolita nel suolo diisopropilammina, sulla bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche, sul rischio per i mammiferi che si nutrono di pesce e sul rischio a lungo termine per i lombrichi;
- per etofenprox: ulteriori informazioni sul rischio per organismi acquatici e sedimenti, nonché studi sul potenziale di disturbo endocrino negli organismi acquatici e sulla bioamplificazione;
- per dimetaclor, clorsulfuron e triflusulfuron: informazioni sulla pertinenza tossicologica di specifici metaboliti qualora la sostanza sia classificata come cancerogena di categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE.
Sono indicati anche termini puntuali per la trasmissione dei dati, in particolare il 1o gennaio 2010, il 31 dicembre 2011 e, in caso di classificazione come cancerogeno di categoria 3, sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione.
Revisione delle autorizzazioni esistenti e recepimento
Gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti contenenti le sostanze iscritte entro il 30 giugno 2010 e verificare, entro la stessa data, sia la conformità alle condizioni dell’allegato I sia l’accesso del titolare a un fascicolo conforme all’allegato II, in base all’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Per i prodotti contenenti una di tali sostanze come unica sostanza attiva o tra più sostanze già iscritte entro il 31 dicembre 2009, è richiesto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. In esito al riesame, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 30 giugno 2014 oppure entro un termine più lungo eventualmente previsto dalle direttive di iscrizione di altre sostanze presenti nel prodotto.
Termine di recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 giugno 2010 e applicarle dal 1o luglio 2010. La direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2010 ed è destinata agli Stati membri. Il testo richiede inoltre che le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le scelte formali degli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron. Le iscrizioni decorrono dal 1o gennaio 2010 e scadono il 31 dicembre 2019, con specifiche tecniche, limiti di purezza e impurezze per ciascuna sostanza.
Termine di recepimento e data di applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2010 e applicarle dal 1o luglio 2010. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tabella di corrispondenza.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se del caso, entro il 30 giugno 2010 le autorizzazioni esistenti per prodotti contenenti le sostanze iscritte. Entro la stessa data devono verificare la conformità alle condizioni dell’allegato I, salvo la parte B della voce relativa alla sostanza, e l’accessibilità del titolare a un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti con fascicolo completo
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede che i prodotti contenenti tali sostanze come unica sostanza attiva o tra più sostanze iscritte entro il 31 dicembre 2009 siano riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. In esito al riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 30 giugno 2014 o entro un termine più lungo previsto dalle direttive di iscrizione di eventuali altre sostanze.
Condizioni specifiche per le singole sostanze
Nell’allegato sono fissati usi consentiti e restrizioni: clorsulfuron solo come erbicida; ciromazina solo come insetticida in serra; dimetaclor solo come erbicida con massimo 1,0 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo; etofenprox solo come insetticida; lufenuron solo all’interno o in trappole-esca esterne come insetticida; penconazolo solo come fungicida in serra; tri-allato solo come erbicida; triflusulfuron solo come erbicida per barbabietola da zucchero e da foraggio con massimo 60 g/ha ogni tre anni sullo stesso campo, con divieto di uso delle foglie trattate come mangime.
Obblighi di attenzione e misure di mitigazione del rischio
Per ciascuna sostanza sono indicati profili di rischio da considerare ai fini dei principi uniformi dell’allegato VI, con particolare attenzione a acque sotterranee, organismi acquatici, piante non bersaglio, impollinatori, api, artropodi non bersaglio, uccelli, mammiferi, lombrichi, operatori e lavoratori. Dove opportuno, gli Stati membri devono prevedere misure di attenuazione dei rischi, come zone cuscinetto o zone di protezione, e adeguate attrezzature di protezione personale.
Richiesta di ulteriori informazioni e studi
Per varie sostanze l’allegato impone agli Stati membri di ottenere dai notificanti ulteriori dati scientifici: ad esempio sulla specifica chimica delle sostanze fabbricate per lufenuron, dimetaclor e clorsulfuron; sul destino di metaboliti specifici per ciromazina, penconazolo, tri-allato, dimetaclor e triflusulfuron; sul rischio per organismi acquatici e bioamplificazione per etofenprox e tri-allato; sulla pertinenza tossicologica dei metaboliti in caso di classificazione come cancerogeni di categoria 3 per dimetaclor, clorsulfuron e triflusulfuron.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore il 1o gennaio 2010. L’articolo 5 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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