Direttiva 2009/71
Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009 , che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/71/Euratom istituisce un quadro comune minimo per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili, fondato sulla responsabilità nazionale, sull’indipendenza dell’autorità di regolamentazione e sulla responsabilità primaria del titolare della licenza. Impone agli Stati membri di mantenere un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo idoneo a garantire un elevato livello di sicurezza, con obblighi specifici in materia di controllo, ispezione, formazione, trasparenza e riesame periodico. La direttiva consente misure nazionali più stringenti e richiede il recepimento entro il 22 luglio 2011.
Istituzione di un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili, con obblighi minimi per gli Stati membri in materia di regolazione, vigilanza e miglioramento continuo.
Ambito di applicazione
Si applica a qualsiasi impianto nucleare civile che operi in base a licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, in tutte le fasi contemplate dalla licenza stessa. Rientrano nella definizione di impianto nucleare: impianti di arricchimento, di fabbricazione di combustibile nucleare, centrali nucleari, impianti di riprocessamento, reattori di ricerca, strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e strutture per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito e direttamente connesse agli impianti elencati. La direttiva integra le norme fondamentali di cui all’articolo 30 del trattato Euratom per quanto riguarda la sicurezza nucleare degli impianti nucleari e fa salva la direttiva 96/29/Euratom. Non preclude agli Stati membri l’adozione di misure di sicurezza più rigorose, in conformità del diritto comunitario.
Direttiva 2009/71/Euratom sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari
La direttiva istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili, con l’obiettivo di garantire un livello elevato e omogeneo di protezione dei lavoratori e della popolazione dai rischi connessi alle radiazioni ionizzanti. Il testo si fonda sul principio della responsabilità nazionale in materia di sicurezza nucleare, rafforzando al contempo il ruolo dell’autorità di regolamentazione competente e la responsabilità primaria del titolare della licenza.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si colloca nel quadro del trattato Euratom, in particolare degli articoli 31 e 32, e integra le norme fondamentali di sicurezza di cui all’articolo 30 del trattato per quanto riguarda la sicurezza nucleare degli impianti. I considerando richiamano la giurisprudenza della Corte di giustizia, la convenzione sulla sicurezza nucleare, la direttiva 96/29/Euratom e i precedenti atti UE su emergenza radiologica e informazione del pubblico. Viene inoltre sottolineato che gli Stati membri restano liberi di definire il proprio mix energetico e possono adottare misure di sicurezza più rigorose rispetto al livello minimo armonizzato.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica a qualsiasi impianto nucleare civile operante sulla base di una licenza, in tutte le fasi contemplate da tale licenza. Rientrano nella nozione di impianto nucleare gli impianti di arricchimento, di fabbricazione del combustibile nucleare, le centrali nucleari, gli impianti di riprocessamento, i reattori di ricerca, le strutture di stoccaggio del combustibile irraggiato e, se ubicate nello stesso sito e direttamente connesse, le strutture di stoccaggio dei rifiuti radioattivi.
Definizioni chiave
Ai fini della direttiva:
- per "sicurezza nucleare" si intende il conseguimento di condizioni di esercizio adeguate, la prevenzione degli incidenti e la mitigazione delle loro conseguenze per proteggere lavoratori e popolazione;
- per "autorità di regolamentazione competente" si intende l’autorità o il sistema di autorità designati dallo Stato membro per la regolazione della sicurezza nucleare;
- per "licenza" si intende qualsiasi documento legalmente efficace che attribuisca responsabilità per localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio o disattivazione;
- per "titolare della licenza" si intende la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale dell’impianto.
Quadro nazionale di sicurezza nucleare
Gli Stati membri devono istituire e mantenere un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale che attribuisca le responsabilità e assicuri il coordinamento tra gli organismi pubblici competenti. Il quadro nazionale deve disciplinare:
- l’adozione dei requisiti nazionali di sicurezza nucleare, lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità e degli strumenti di applicazione;
- il sistema di concessione delle licenze e il divieto di esercizio senza licenza;
- il sistema di supervisione della sicurezza nucleare;
- le misure di esecuzione, comprese la sospensione dell’esercizio e la modifica o revoca della licenza.
Il quadro deve essere conservato e migliorato, ove opportuno, tenendo conto dell’esperienza operativa, delle analisi di sicurezza degli impianti in esercizio, dell’evoluzione tecnologica e dei risultati della ricerca in materia di sicurezza.
Autorità di regolamentazione competente
La direttiva richiede che ciascuno Stato membro istituisca e doti di mezzi adeguati un’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare. Tale autorità deve essere funzionalmente separata da ogni organismo coinvolto nella promozione o nell’utilizzazione dell’energia nucleare, inclusa la produzione di energia elettrica, così da assicurare un’effettiva indipendenza da influenze indebite.
L’autorità deve disporre dei poteri giuridici, nonché delle risorse umane e finanziarie necessarie, per:
- imporre al titolare della licenza il rispetto dei requisiti nazionali e delle condizioni della licenza;
- richiedere la dimostrazione di tale conformità;
- verificare la conformità mediante valutazioni e ispezioni regolatorie;
- adottare misure di enforcement, inclusa la sospensione dell’esercizio dell’impianto nei casi previsti dal quadro nazionale.
Responsabilità dei titolari delle licenze
La responsabilità primaria della sicurezza degli impianti nucleari resta in capo al titolare della licenza e non può essere delegata. Sotto la supervisione dell’autorità competente, il titolare deve valutare e verificare periodicamente la sicurezza dell’impianto e migliorarla costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, in modo sistematico e verificabile.
Le valutazioni devono includere l’accertamento delle misure volte a prevenire incidenti e a mitigarne le conseguenze, comprese le barriere fisiche e le procedure amministrative di protezione la cui inefficacia potrebbe comportare esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti. I titolari devono inoltre istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscano priorità alla sicurezza nucleare e mantenere risorse finanziarie e umane adeguate per adempiere ai propri obblighi.
Competenze, formazione e cultura della sicurezza
Gli Stati membri devono imporre, a tutte le parti coinvolte, l’adozione di misure di istruzione e formazione del personale responsabile della sicurezza nucleare, al fine di preservare e accrescere esperienza e competenze. Nei considerando viene richiamata l’esigenza di una solida cultura della sicurezza quale elemento essenziale per l’esercizio sicuro degli impianti e di un apprendimento continuo dall’esperienza operativa e dagli sviluppi scientifici e metodologici.
Informazione del pubblico
Le informazioni concernenti la regolamentazione della sicurezza nucleare devono essere rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. L’autorità di regolamentazione competente deve inoltre informare il pubblico nei settori di propria competenza. L’accesso alle informazioni è subordinato alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali e non deve compromettere interessi protetti, in particolare la sicurezza.
Relazioni, autovalutazioni e riesami inter pares
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione sull’attuazione della direttiva entro il 22 luglio 2014 e successivamente ogni tre anni, sfruttando i cicli di riesame e relazione previsti dalla convenzione sulla sicurezza nucleare. Sulla base di tali relazioni, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sui progressi compiuti.
Inoltre, gli Stati membri devono effettuare almeno ogni dieci anni autovalutazioni periodiche del proprio quadro nazionale e delle autorità di regolamentazione competenti, e invitare un riesame internazionale inter pares dei segmenti pertinenti del quadro o dell’autorità nazionale, con finalità di miglioramento continuo della sicurezza nucleare. I risultati dei riesami inter pares, ove disponibili, devono essere trasmessi agli Stati membri e alla Commissione.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Il termine di trasposizione è fissato al 22 luglio 2011. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Questi ultimi devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato, nonché le successive modifiche e integrazioni.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivi della direttiva
L’articolo 1 stabilisce due obiettivi: creare un quadro comunitario per mantenere e promuovere il miglioramento continuo della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione; assicurare che gli Stati membri adottino provvedimenti nazionali adeguati per un elevato livello di sicurezza nucleare a protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari.
Ambito di applicazione e rapporto con il diritto UE esistente
L’articolo 2 limita l’applicazione agli impianti nucleari civili operanti sulla base di licenza e in tutte le fasi coperte dalla licenza. La direttiva non impedisce agli Stati membri di adottare misure più rigorose e integra le norme fondamentali Euratom, senza pregiudicare la direttiva 96/29/Euratom.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, "impianto nucleare", "sicurezza nucleare", "autorità di regolamentazione competente", "licenza" e "titolare della licenza". Le definizioni delimitano i soggetti obbligati e il perimetro materiale della disciplina.
Quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale
L’articolo 4 impone agli Stati membri di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare che attribuisca responsabilità e preveda il coordinamento tra gli organismi competenti. Il quadro deve coprire: requisiti nazionali di sicurezza; sistema di licenze e divieto di esercizio senza licenza; supervisione della sicurezza; misure di esecuzione, inclusa sospensione dell’esercizio e modifica o revoca della licenza. Il quadro deve essere conservato e migliorato tenendo conto di esperienza operativa, analisi di sicurezza, sviluppi tecnologici e risultati della ricerca di sicurezza.
Autorità di regolamentazione competente
L’articolo 5 richiede l’istituzione e il finanziamento di un’autorità di regolamentazione competente, funzionalmente separata da ogni organismo coinvolto nella promozione o nell’utilizzazione dell’energia nucleare, per garantirne l’effettiva indipendenza. Essa deve disporre di poteri giuridici e risorse umane e finanziarie adeguate per imporre la conformità, verificarla mediante valutazioni e ispezioni e adottare misure di enforcement, compresa la sospensione dell’esercizio.
Responsabilità primaria del titolare della licenza
L’articolo 6 afferma che la responsabilità primaria della sicurezza degli impianti nucleari resta in capo al titolare della licenza e non è delegabile. I titolari devono valutare e verificare periodicamente la sicurezza e migliorarla costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, in modo sistematico e verificabile; devono inoltre istituire sistemi di gestione che diano priorità alla sicurezza e mantenere risorse finanziarie e umane adeguate.
Valutazioni di sicurezza e prevenzione degli incidenti
Sempre l’articolo 6 impone che le valutazioni includano l’accertamento di misure di prevenzione e mitigazione delle conseguenze degli incidenti, comprese le barriere fisiche e le procedure amministrative di protezione la cui rottura potrebbe causare esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti.
Formazione ed esperienza in materia di sicurezza
L’articolo 7 prescrive che tutte le parti adottino misure di istruzione e formazione del personale con responsabilità in materia di sicurezza nucleare, al fine di mantenere e accrescere esperienza e competenze.
Informazione del pubblico
L’articolo 8 impone di rendere accessibili ai lavoratori e al pubblico le informazioni sulla regolamentazione della sicurezza nucleare e di assicurare che l’autorità di regolamentazione informi il pubblico nei propri ambiti. L’accessibilità è subordinata alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali e non deve pregiudicare altri interessi protetti, in particolare la sicurezza.
Relazioni, autovalutazioni e riesami inter pares
L’articolo 9 prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione sull’attuazione della direttiva entro il 22 luglio 2014 e poi ogni tre anni. Gli Stati membri devono inoltre effettuare almeno ogni dieci anni autovalutazioni del quadro nazionale e dell’autorità di regolamentazione competente e invitare un riesame internazionale inter pares dei segmenti pertinenti, trasmettendo i risultati disponibili a Stati membri e Commissione. La Commissione, sulla base delle relazioni nazionali, riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi compiuti.
Termine di recepimento
L’articolo 10 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 22 luglio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate e delle successive modifiche.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 11 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 12 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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