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Direttiva 2009/74

Direttiva 2009/74/CE della Commissione, del 26 giugno 2009 , che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina settoriale sulle sementi per allinearla all’evoluzione della tassonomia botanica e delle denominazioni scientifiche, nonché alle revisioni delle norme internazionali ISTA e OCSE. Interviene inoltre su parametri tecnici quali peso massimo dei lotti, dimensione dei campioni, distanze di isolamento e soglie minime di germinazione/purezza per varie specie. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2010.

Modifica e aggiornamento delle norme UE sulla commercializzazione delle sementi per adeguare denominazioni botaniche/scientifiche, requisiti di qualità e allegati tecnici alle conoscenze scientifiche e alle norme internazionali ISTA/OCSE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in via mediata, alla commercializzazione di sementi di piante foraggere, cereali, ortaggi e piante oleaginose e da fibra disciplinate dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE. Incide su specie e varietà specificamente elencate negli allegati tecnici, con effetti su produzione delle sementi, ispezioni in loco, campionamento, prove di germinazione, purezza varietale e specifica, lotti e campioni; include anche ibridi e alcune categorie di sementi di base, certificate e commerciali. È direttiva di modifica e richiede recepimento nazionale entro il termine previsto.

Direttiva 2009/74/CE della Commissione: aggiornamento tecnico delle norme UE sulla commercializzazione delle sementi

La direttiva interviene su quattro direttive settoriali in materia di sementi per adeguare la disciplina alle evoluzioni scientifiche e tecniche, in particolare alla revisione delle denominazioni botaniche e scientifiche e agli standard internazionali ISTA e OCSE. Il testo opera un ampio aggiornamento degli allegati tecnici, incidendo su requisiti di produzione, controllo, purezza, germinazione, campionamento e dimensioni dei lotti.

Finalità e logica dell’intervento

L’atto nasce dall’esigenza di rendere coerenti le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE con:

  • l’evoluzione del Codice internazionale di nomenclatura botanica;
  • la revisione della prassi internazionale in materia di denominazioni scientifiche;
  • le modifiche delle norme ISTA e OCSE su lotti, campionamento, distanze di isolamento e parametri di qualità;
  • l’esperienza applicativa maturata, anche alla luce del regolamento (CE) n. 217/2006, che ha evidenziato l’inadeguatezza di alcune soglie di germinazione minima per talune specie.

La direttiva non sostituisce integralmente la disciplina esistente, ma la aggiorna puntualmente, sostituendo interi allegati e modificando singole voci tassonomiche e tecniche.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda la commercializzazione delle sementi disciplinata dalle direttive su:

  • sementi di piante foraggere;
  • sementi di cereali;
  • sementi di ortaggi;
  • sementi di piante oleaginose e da fibra.

Le modifiche toccano specie specificamente individuate negli allegati, tra cui Poaceae/Fabaceae, cereali come Avena, Hordeum, Triticum, Sorghum, Zea mays, e numerose specie oleaginose e industriali come Brassica, Cannabis, Helianthus, Glycine max, Linum usitatissimum, Papaver somniferum. Le prescrizioni riguardano sia sementi di base sia sementi certificate e commerciali, nonché, in diversi casi, le colture destinate alla loro produzione.

Modifiche tassonomiche e denominazioni scientifiche

Una parte rilevante dell’atto consiste nell’aggiornamento della nomenclatura:

  • nella direttiva 66/401/CEE, "Gramineae" diventa "Poaceae (Gramineae)" e "Leguminosae" diventa "Fabaceae (Leguminosae)";
  • sono aggiornati i nomi di specie come Agrostis gigantea, Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, Phleum nodosum, Lupinus angustifolius, Medicago x varia, xFestulolium;
  • nella direttiva 66/402/CEE sono riformulati i riferimenti ad Avena, xTriticosecale, Triticum aestivum e Sorghum;
  • nella direttiva 2002/57/CE sono aggiornate le voci relative a Brassica juncea, Brassica nigra e Papaver somniferum.

Il significato pratico, per gli operatori, è che i riferimenti specie-specifici negli atti di certificazione e commercializzazione devono essere letti secondo la nomenclatura aggiornata.

Requisiti tecnici per sementi di base, certificate e commerciali

Gli allegati sostituiti o modificati dettagliano, per ciascun gruppo di specie, le condizioni di qualità da rispettare. In generale, vengono disciplinati:

  • purezza varietale minima;
  • purezza specifica minima;
  • facoltà germinativa minima;
  • limiti al contenuto di semi di altre specie;
  • limiti relativi a semi duri, semi amari o contaminazioni particolari;
  • presenza minima di organismi nocivi.

Per alcune specie sono previste deroghe o regole speciali. Ad esempio:

  • per alcuni lupini si disciplinano le percentuali massime di semi di altro colore e di semi amari;
  • per Hordeum vulgare nudo la facoltà germinativa minima è ridotta al 75% delle sementi pure;
  • per Zea mays dolce tipo super dolce la facoltà germinativa minima è ridotta all’80% delle sementi pure;
  • per varie specie sono previste soglie differenziate per sementi di base, certificate di 1a o 2a generazione e commerciali.

Regole su lotti, campioni e controlli

La direttiva sostituisce anche gli allegati relativi al peso dei lotti e dei campioni. Per numerose specie vengono ridefiniti:

  • il peso massimo di un lotto;
  • il peso minimo del campione prelevato dal lotto;
  • il peso del campione per la determinazione di semi estranei o impurità specifiche.

In più, vengono precisate le condizioni di controllo:

  • ispezioni in loco per verificare identità e purezza varietale;
  • controlli ufficiali a posteriori in alcune ipotesi, specie per ibridi;
  • metodi di valutazione della maschiosterilità e dell’ibridità;
  • numero minimo di ispezioni per colture particolarmente sensibili, come Sorghum, Zea mays, Helianthus annuus, Brassica napus e Gossypium spp.

Prescrizioni particolari per cereali e ibridi

Nella direttiva 66/402/CEE la disciplina è molto articolata e include regole speciali per:

  • Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale, Sorghum spp., Zea mays;
  • ibridi di Secale cereale;
  • ibridi di Avena, Hordeum, Oryza, Triticum, xTriticosecale autoimpollinante.

Sono definite distanze minime tra colture e fonti di polline, percentuali massime di piante non conformi, requisiti di sterilità maschile, livelli minimi di ibridità e criteri di controllo del polline. Per i cereali e gli ibridi, il testo attribuisce grande importanza all’effettiva purezza genetica della coltura e alla prevenzione dell’impollinazione indesiderata.

Prescrizioni particolari per oleaginose e piante da fibra

La direttiva 2002/57/CE è modificata in modo esteso per specie come Brassica, Cannabis, Carthamus, Carum carvi, Gossypium, Helianthus, Linum, Papaver e Sinapis alba. In particolare:

  • sono fissate distanze di isolamento molto differenziate, con valori elevati per Cannabis sativa e Gossypium spp.;
  • sono previste regole specifiche per ibridi di Helianthus annuus, Brassica napus e Gossypium hirsutum/barbadense;
  • sono imposti requisiti di maschiosterilità e, in alcuni casi, di ripristino della fertilità;
  • sono disciplinate contaminazioni da organismi nocivi, inclusi casi specifici per Glycine max, Linum usitatissimum e altre specie.

Controlli ufficiali e verifiche a posteriori

Il testo distingue tra controlli in loco e controlli successivi. In particolare:

  • per sementi di base, la verifica delle condizioni avviene mediante ispezioni ufficiali in loco;
  • per sementi certificate, possono essere utilizzate anche ispezioni sotto controllo ufficiale;
  • per alcuni ibridi, soprattutto Brassica napus, Helianthus annuus, Gossypium spp. e Secale cereale, la certificazione può dipendere da controlli a posteriori su campioni ufficialmente prelevati;
  • in taluni casi la verifica della purezza varietale può avvenire con metodi biochimici idonei.

Recepimento

La direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie entro il 30 giugno 2010. È richiesto:

  • il riferimento espresso alla direttiva negli atti nazionali di recepimento, oppure un richiamo in sede di pubblicazione ufficiale;
  • la trasmissione alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tavola di concordanza;
  • la comunicazione delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si tratta quindi di un atto immediatamente efficace sul piano europeo, ma destinato a produrre i suoi effetti pratici soprattutto tramite recepimento nazionale entro il termine fissato.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle denominazioni botaniche e scientifiche

La direttiva modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE per adeguare le denominazioni botaniche di specie coltivate e di erbe spontanee, nonché alcune denominazioni scientifiche di organismi (tra cui Alternaria spp., Ascochyta linicola e Phoma linicola), in coerenza con l’evoluzione della nomenclatura scientifica e del Codice internazionale di nomenclatura botanica.

Adeguamento ai parametri internazionali ISTA e OCSE

Le condizioni di produzione, ispezione in loco, campionamento e prove vengono allineate alle norme internazionali richiamate nei considerando. Sono aggiornati il peso massimo dei lotti e i pesi dei campioni per numerose specie, oltre a talune soglie di purezza, contenuto di semi estranei e distanze di isolamento, in particolare per cotone e specie di cereali/foraggere.

Modifiche alla direttiva 66/401/CEE

Sono sostituiti alcuni riferimenti tassonomici nelle categorie Poaceae (Gramineae) e Fabaceae (Leguminosae) e aggiornati gli allegati II e III. Tra le modifiche principali: inserimento di Festuca filiformis, Festuca trachyphylla e xFestulolium; sostituzione di Phleum bertolonii con Phleum nodosum; revisione dei requisiti di germinazione, purezza specifica, semi di altre specie e pesi dei lotti/campioni per sementi di base, certificate e commerciali.

Modifiche alla direttiva 66/402/CEE

Sono aggiornate le denominazioni di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, xTriticosecale, Triticum aestivum e Sorghum spp.; sono sostituiti gli allegati I, II e III. Vengono ridefiniti i requisiti per colture di cereali e ibridi, incluse distanze minime di isolamento, numero di ispezioni, purezza varietale minima, percentuali di ibridità e limiti per Claviceps purpurea. Per Hordeum vulgare (orzo nudo) la facoltà germinativa minima è ridotta al 75% delle sementi pure con specifica dicitura in ეტichetta.

Modifiche alla direttiva 2002/55/CE

Gli allegati II e III sono modificati per introdurre, tra l’altro, una riduzione della facoltà germinativa minima al 80% per Zea mays (granoturco dolce, tipi super dolci), con specifica indicazione in etichetta, e per aggiornare i pesi massimi dei lotti di alcune specie, tra cui Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia faba.

Modifiche alla direttiva 2002/57/CE

Sono aggiornate le denominazioni di Brassica juncea, Brassica nigra e Papaver somniferum e sostituiti gli allegati I, II e III. Le modifiche incidono su distanze di isolamento e requisiti per colture e sementi di Brassica spp., Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., Helianthus annuus, Linum usitatissimum, Sinapis alba e Glycine max, includendo condizioni specifiche per ibridi, maschiosterilità, purezza varietale, contaminazioni da organismi nocivi e autorizzazioni per controlli a posteriori in taluni casi.

Recepimento e comunicazioni

Gli Stati membri devono adottare entro il 30 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicommercionormazione tecnicamercato interno

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