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direttiva

Direttiva 2009/116

Direttiva 2009/116/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE con l’iscrizione degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 come sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell’allegato I tre oli di paraffina identificati dai numeri CAS 64742-46-7, 72623-86-0 e 97862-82-3. L’iscrizione è subordinata a condizioni precise, in particolare alla conformità alla Farmacopea europea 6.0 e alla presentazione di specifiche tecniche sulla sostanza fabbricata commercialmente. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2010 e applicarla dal 1o luglio 2010, rivedendo entro la stessa data le autorizzazioni esistenti e, per alcuni prodotti, effettuando un riesame più ampio fino al 30 giugno 2014.

Iscrizione degli oli di paraffina con specifici numeri CAS nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni di purezza, usi autorizzabili e obblighi di riesame delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive gli oli di paraffina con numero CAS 64742-46-7, 72623-86-0 e 97862-82-3. Incide sulle autorizzazioni esistenti e future di tali prodotti, nonché sulle condizioni di iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’ambito è limitato agli impieghi autorizzabili come insetticida e acaricida e prevede requisiti specifici di purezza e di fascicolo tecnico; sono richiamati il rispetto delle condizioni della parte B dell’iscrizione e la verifica dell’accesso al fascicolo ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Iscrizione degli oli di paraffina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2009/116/CE del Consiglio modifica la direttiva 91/414/CEE per inserire nell’allegato I tre oli di paraffina identificati dai numeri CAS 64742-46-7, 72623-86-0 e 97862-82-3. L’intervento segue la procedura di valutazione prevista per le sostanze attive e si fonda sul rapporto di riesame, che ha evidenziato criticità di sicurezza ma ha ritenuto superabili le preoccupazioni in presenza di specifiche adeguate di purezza.

Contesto e ragioni della modifica

I considerando richiamano che la valutazione effettuata nell’ambito della quarta fase del programma di lavoro della direttiva 91/414/CEE ha incluso gli oli di paraffina in questione. La valutazione scientifica non aveva inizialmente consentito di concludere che le sostanze soddisfacessero integralmente i criteri di iscrizione, soprattutto per la mancata dimostrazione della sicurezza per operatori, lavoratori, astanti e consumatori. Tuttavia, il Consiglio evidenzia che i motivi di preoccupazione sembravano connessi alla mancanza di specificazioni tecniche e che, se fosse stata dimostrata una purezza elevata, non sarebbero emersi profili tossicologici problematici.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli Stati membri e i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive gli oli di paraffina con i tre numeri CAS indicati. L’iscrizione nell’allegato I opera ai fini dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE. L’allegato limita gli impieghi autorizzabili ai soli usi come insetticida e acaricida.

Iscrizione e condizioni della sostanza attiva

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità all’allegato della direttiva 2009/116/CE. Nell’allegato sono riportati:

  • purezza richiesta: riferimento alla "Farmacopea europea 6.0";
  • entrata in vigore dell’iscrizione: 1o gennaio 2010;
  • scadenza dell’iscrizione: 31 dicembre 2019.

La parte B dell’iscrizione impone che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II. Inoltre, le condizioni di uso devono includere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e attuazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2010 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono applicarsi dal 1o luglio 2010. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione e, negli atti di recepimento, inserire un riferimento alla direttiva o corredarli di un riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta nazionale.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3, paragrafo 1, richiede agli Stati membri, se necessario, di modificare o revocare entro il 30 giugno 2010 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti i tre oli di paraffina. Entro tale data gli Stati membri devono anche verificare:

  • il rispetto delle condizioni dell’allegato I, salvo quelle della parte B dell’iscrizione;
  • che il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame rafforzato per determinati prodotti

L’articolo 3, paragrafo 2, introduce una deroga per i prodotti che contengono gli oli di paraffina come uniche sostanze attive oppure insieme ad altre sostanze già iscritte entro il 31 dicembre 2009. Per questi prodotti gli Stati membri devono procedere a un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione.

A esito del riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Una volta accertato il rispetto di tali condizioni:

  • per i prodotti con sole sostanze attive oli di paraffina, gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014;
  • per i prodotti con oli di paraffina associati ad altre sostanze attive, la modifica o revoca deve intervenire entro il 30 giugno 2014 oppure entro un termine successivo fissato dalla direttiva che abbia iscritto la sostanza o le sostanze associate nell’allegato I.

Obblighi documentali e specifiche tecniche

L’allegato sottolinea un profilo essenziale per la conformità: gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione della specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente, così da verificare il rispetto dei requisiti di purezza della Farmacopea europea 6.0. È inoltre previsto che i notificanti forniscano tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2010. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi trasporre e applicare le nuove regole nei termini indicati e adeguare conseguentemente il quadro autorizzatorio nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze interessate.

Disposizioni principali

Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. Gli oli di paraffina con numeri CAS 64742-46-7, 72623-86-0 e 97862-82-3 sono iscritti con entrata in vigore fissata al 1o gennaio 2010 e scadenza dell’iscrizione al 31 dicembre 2019.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1o luglio 2010. È richiesto un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento o al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame e adeguamento delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri, se necessario, a modificare o revocare entro il 30 giugno 2010 le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti gli oli di paraffina indicati. Entro la stessa data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, ad eccezione della parte B dell’iscrizione, nonché accertare che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, in coerenza con l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame differito per taluni prodotti e termine al 30 giugno 2014

L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti contenenti gli oli di paraffina come uniche sostanze attive o associati ad altre sostanze iscritte entro il 31 dicembre 2009. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. Se il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni entro il 30 giugno 2014, o più tardi se un’altra direttiva prevede un termine successivo.

Condizioni specifiche dell’iscrizione: purezza, uso e misure di rischio

L’allegato alla direttiva stabilisce che sono autorizzabili solo gli impieghi come insetticida e acaricida. L’iscrizione è riferita alla purezza "Farmacopea europea 6.0". La parte B richiede che, ai fini dei principi uniformi dell’allegato VI, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame, incluse le appendici I e II, che le condizioni d’uso includano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi e che gli Stati membri richiedano la presentazione della specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente per verificare il rispetto dei requisiti di purezza della Farmacopea europea 6.0.

Obblighi informativi dei notificanti

L’allegato prevede che gli Stati membri garantiscano che i notificanti forniscano alla Commissione, entro il 30 giugno 2010, le informazioni sulla specificazione della sostanza tecnica necessarie per verificare la conformità ai requisiti di purezza della Farmacopea europea 6.0.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore della direttiva il 1o gennaio 2010. L’articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute umanatutela dell'ambiente

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