Sentenza n. 1658/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - della determinazione dirigenziale numero repertorio CP/150/2025 del 24/01/2025 e numero protocollo CP/8234/2025 del 24/01/2025, notificata in data 29/01/2025, con cui Roma Capitale ha ordinato al Condomino ricorrente la rimozione o la demolizione, entro novanta (90) giorni dalla notifica del medesimo provvedimento, di tutte le opere abusivamente realizzate e delle ulteriori eventuali opere abusive nel frattempo realizzate, nell’unità immobiliare sita in via Portuense, 729 Pal. A, identificata al NCEU al F 773 Part.lle 488-491-492-164; - nonché di ogni atto presupposto, antecedente, connesso e conseguenziale alla predetta determinazione dirigenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di rimozione o demolizione di opere edilizie ritenute abusive, successivamente annullata d’ufficio dal Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha impugnato l’ingiunzione comunale di demolizione deducendo, anzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva e la nullità dell’ingiunzione e della comunicazione di avvio del procedimento per inesistenza della notificazione, asseritamente effettuata all’amministratore anziché ai singoli condomini. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990, del principio del contraddittorio e del giusto procedimento, degli artt. 24 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Nel merito, ha contestato la qualificazione delle opere come ristrutturazione edilizia abusiva, sostenendo che gli interventi — consistenti nello sbancamento di un’area esterna, nella realizzazione di una platea in cemento e nell’apertura di finestre a servizio di box auto precedentemente interrati — rientrassero nell’attività edilizia libera prevista dall’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. n. 380/2001, ovvero fossero finalizzati al ripristino dello stato originario dei luoghi. Ha infine dedotto l’indeterminatezza e la contraddittorietà del provvedimento, il travisamento dei presupposti di fatto e l’ulteriore difetto di istruttoria, anche con riguardo alla titolarità dell’area e alla presenza di vincoli paesaggistici. Nel corso del giudizio, Roma Capitale ha adottato un nuovo provvedimento con cui ha annullato d’ufficio, in autotutela, l’ingiunzione impugnata. Il condominio ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure dedotte. Il Collegio ha rilevato che Roma Capitale, nelle more del giudizio e spontaneamente, aveva annullato in autotutela l’ingiunzione di demolizione impugnata e che tale sopravvenienza aveva integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dal condominio, eliminando ogni utilità residua di una pronuncia di merito sull’illegittimità dell’atto originario. La cessazione della materia del contendere è stata distinta dalla mera sopravvenuta carenza di interesse, in quanto fondata sull’integrale e irretrattabile soddisfazione della pretesa mediante un successivo provvedimento amministrativo. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi, ai sensi degli artt. 92 c.p.c. e 26 c.p.a.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente, pienamente e irretrattabilmente l’interesse azionato, facendo venir meno ogni utilità concreta della decisione di merito.
art. 21-nonies l. 241/1990
Roma Capitale ha utilizzato il potere di annullamento d’ufficio in autotutela per eliminare il provvedimento di ingiunzione di demolizione impugnato.
art. 92 c.p.c.
Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi.
art. 26 c.p.a.
La compensazione delle spese è stata disposta anche ai sensi della disciplina delle spese del processo amministrativo.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone una sopravvenuta attività amministrativa spontanea, non adottata in esecuzione di un ordine giudiziale, che soddisfi integralmente, pienamente e irretrattabilmente l’interesse sostanziale azionato.
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e tale annullamento elimina ogni utilità residua della pronuncia richiesta, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, definendo il giudizio nel merito senza esaminare le censure rivolte contro l’atto originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →