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Sentenza

Sentenza n. 4160/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; b) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; e per quanto occorrer possa c) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; d) dell’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; f) del Decreto n. 7967 del 14.12.2022 del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie della Regione Liguria di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018.

Giustizia amministrativa202300916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali, regionali e presupposti relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, incluso il provvedimento regionale di individuazione dell'importo dovuto

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici aveva impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, nonché, in via subordinata, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le intese del settembre 2022 e il provvedimento della Regione Liguria che individuava le aziende fornitrici e i relativi importi di ripiano. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano dovuti nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Le amministrazioni costituite non si sono opposte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 prevede, per gli anni 2015-2018, l'assolvimento degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Poiché la ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento e le controparti costituite non hanno formulato opposizione, è venuto meno l'interesse alla decisione sulla controversia. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2025, n. 119

    “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali”

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi connessi agli obblighi di ripiano.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamato quale base degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamato per i provvedimenti regionali e provinciali di individuazione degli obblighi e per le conseguenze dell'eventuale inadempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È indicato tra le norme processuali applicate, nel contesto della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Il versamento integrale, da parte di un'azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta prevista dalla legge per gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione corrispondente e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a quegli importi.
  • Quando il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione oggetto del giudizio e il ricorrente documenta l'avvenuto versamento, il giudice amministrativo può dichiarare la cessazione della materia del contendere; la non opposizione delle amministrazioni costituite conferma l'assenza di una residua controversia sostanziale.
  • La cessazione della materia del contendere derivante dall'applicazione della disciplina sopravvenuta comporta, secondo la disposizione esaminata, la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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