Sentenza del 16/12/2019 n. 1817 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal MIUR sulle somme ricevute in esecuzione della sentenza n. 800/2011 del Tribunale di Viterbo, che aveva riconosciuto un risarcimento pari a 3,5 mensilità per l'illegittima reiterazione di contratti a termine. Secondo la contribuente, tali somme avevano natura risarcitoria e meramente indennitaria, non costituivano retribuzione né sostituivano redditi perduti e, pertanto, non erano imponibili. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il risarcimento rappresentasse lucro cessante, ossia reddito sostitutivo della retribuzione non percepita, soggetto a tassazione separata.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la decisione favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che il giudice del lavoro avesse riconosciuto un'indennità automatica e forfettaria per l'abuso dei contratti a termine e per l'impossibilità di convertire il rapporto in un contratto a tempo indeterminato, non una somma sostitutiva di retribuzioni non percepite. Il riferimento alle mensilità di retribuzione è stato considerato soltanto un criterio equitativo per quantificare il danno. Le somme sono state quindi qualificate come risarcimento del danno emergente, non imponibile ai fini IRPEF. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, TUIR
Con riferimento alle indennità, la necessità di distinguere tra somme percepite a fronte della perdita di redditi (lucro cessante) e somme percepite per reintegrare il soggetto danneggiato (danno emergente)
Le somme risarcitorie sono imponibili quando sostituiscono redditi perduti o non conseguiti, mentre non sono imponibili quando reintegrano una perdita patrimoniale diversa dal reddito.
Art. 17, comma 1, TUIR
Richiamato dall'Ufficio per sostenere l'applicazione della tassazione separata alle somme considerate reddito sostitutivo. La Commissione ha escluso tale qualificazione nel caso concreto.
Art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione all'istanza di mediazione tributaria presentata dalla contribuente contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso.
Art. 8, Legge n. 604/1966
Utilizzato dal giudice del lavoro come parametro equitativo per quantificare l'indennità, non per qualificare le somme come retribuzione sostitutiva.
Direttiva 1999/70/CE e normativa europea sull'abuso dei contratti a termine
La successione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego deve essere accompagnata da misure effettive e dissuasive. L'indennità riconosciuta è stata considerata una misura risarcitoria e sanzionatoria, non una compensazione per redditi da lavoro non percepiti.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 155/E del 24 maggio 2002
Richiamata dall'Ufficio a sostegno della tassabilità delle somme risarcitorie sostitutive di redditi. La Commissione ha ritenuto non applicabile il principio al caso concreto, poiché l'indennità non sostituiva retribuzioni.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di una somma risarcitoria dipende dalla sua funzione concreta e non dalla sola denominazione utilizzata nel provvedimento o nel pagamento.
- Il risarcimento è generalmente imponibile quando sostituisce redditi non percepiti, configurando lucro cessante; non è invece imponibile quando reintegra un danno patrimoniale diverso dal reddito, configurando danno emergente.
- Un'indennità liquidata in misura forfettaria o parametrata a mensilità di retribuzione non diventa automaticamente retributiva: occorre verificare se le mensilità siano state utilizzate soltanto come criterio equitativo di quantificazione.
- Nel contenzioso relativo all'abuso di contratti a termine nel pubblico impiego, un'indennità riconosciuta per la violazione delle norme e per l'impossibilità di convertire il rapporto può essere considerata risarcitoria e non imponibile, se la sentenza esclude che essa remuneri lavoro svolto o sostituisca stipendi perduti.
- Per valutare la tassabilità è decisivo esaminare il contenuto e la motivazione della sentenza che ha riconosciuto la somma, verificando il danno accertato, il criterio di quantificazione e il collegamento con eventuali redditi non percepiti.
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