Sentenza n. 437/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2987/2022, resa tra le parti, pubblicata il 24 ottobre 2022, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 815/2016;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso contro un'ordinanza di demolizione e i motivi aggiunti contro la sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha riproposto le censure formulate in primo grado contro l'ordinanza comunale di demolizione di un manufatto di circa 50 mq e di un'opera di recinzione, realizzati senza permesso di costruire, nonché contro la successiva determina dirigenziale che aveva irrogato la sanzione pecuniaria massima di 20.000 euro per l'inottemperanza all'ordine di demolizione. In primo grado aveva dedotto: l'erronea applicazione della disciplina edilizia, sostenendo che il muro di recinzione avrebbe dovuto essere sanzionato con la sola sanzione pecuniaria; l'invalidità o inefficacia dell'ordinanza per la pendenza di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001; l'illegittimità derivata della sanzione pecuniaria, in assenza di una decisione espressa sulla domanda di sanatoria; la violazione del principio di irretroattività del comma 4-bis dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, poiché l'abuso sarebbe stato realizzato prima della sua entrata in vigore; nonché l'eccesso di potere per motivazione inesistente sul carico urbanistico e per sproporzione della sanzione rispetto alla consistenza dell'abuso.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l'appello irricevibile per tardività, rilevando che la sentenza impugnata era stata depositata il 10 ottobre 2022 mentre l'appello era stato notificato soltanto il 19 gennaio 2024, oltre il termine previsto dall'art. 92, comma 3, c.p.a. Il giudice ha comunque esaminato il merito, ritenendo l'appello infondato. Ha confermato che la demolizione riguardava correttamente un manufatto edilizio e non una mera recinzione, trattandosi di una struttura composta da blocchetti cementizi alti 1,50 metri, tubi in ferro, rete metallica e rete frangivento. Ha affermato che la presentazione della domanda di accertamento di conformità non incide sulla validità dell'ordinanza di demolizione già adottata, ma determina soltanto la temporanea sospensione del termine per ottemperare, in attesa dell'esito espresso o tacito dell'istanza. Poiché il Comune non aveva provveduto espressamente entro sessanta giorni, la domanda ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 doveva ritenersi respinta per silentium. Alla data della determina sanzionatoria del 23 gennaio 2017 era inoltre decorso il termine di novanta giorni fissato dall'ordinanza per la demolizione, computato tenendo conto della sospensione temporanea. Non è stata ravvisata violazione del principio di irretroattività: la sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 colpisce la successiva inottemperanza all'ordine di demolizione e non la pregressa realizzazione dell'abuso. Infine, il giudice ha escluso l'eccesso di potere nella quantificazione della sanzione nella misura massima di 20.000 euro, ritenendo la scelta comunale espressione di ampia discrezionalità e giustificata dalla gravità dell'abuso. Nulla per le spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 92, comma 3, c.p.a.
Prevede il termine processuale per la notificazione dell'appello; la sua violazione ha comportato l'irricevibilità del gravame.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La domanda di accertamento di conformità non invalida l'ordinanza di demolizione già adottata; il mancato provvedimento espresso entro sessanta giorni determina il rigetto tacito dell'istanza.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
La sanzione pecuniaria colpisce l'inottemperanza successiva all'ordine di demolizione e può applicarsi anche quando l'abuso edilizio sia stato realizzato anteriormente all'entrata in vigore della disposizione, non trattandosi di applicazione retroattiva.
art. 17, comma 1, lett. q-bis), d.l. n. 133/2014, convertito dalla l. n. 164/2014
È la disposizione che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001; la sua applicazione alla successiva inottemperanza all'ordine di demolizione non viola il principio di irretroattività.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione, non incide sulla validità dell'ordinanza, ma sospende temporaneamente il termine assegnato per ottemperarvi fino alla definizione espressa o tacita dell'istanza.
- Il silenzio serbato dall'amministrazione per sessanta giorni sulla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 equivale a rigetto tacito della domanda.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 riguarda la successiva inottemperanza all'ordine di demolizione, non la realizzazione dell'abuso edilizio; pertanto, la sua applicazione a un abuso preesistente alla norma non costituisce applicazione retroattiva.
- Un'opera composta da una struttura muraria di rilevante consistenza, sormontata da elementi metallici e reti, può essere qualificata come manufatto edilizio soggetto a demolizione e non come mera recinzione assoggettabile alla sola sanzione pecuniaria.
- La scelta dell'amministrazione di irrogare la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza nella misura massima rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo nei limiti dei vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza; la gravità dell'abuso può giustificare la misura massima.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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