Cassazione Civile, Ordinanza n. 27247/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere differenze retributive maturate nel corso di rapporti di lavoro a tempo determinato svolti nelle stagioni estive dal 2008 al 2012, con inquadramento nel terzo livello del CCNL Turismo Alberghi. Le domande riguardavano lavoro straordinario, riposi settimanali, ferie, festività e permessi non goduti, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR. La Corte d'appello aveva ritenuto provato l'an della pretesa sulla base delle testimonianze, stimando che la giornata lavorativa si articolasse in circa undici ore, e aveva rideterminato il quantum: dalla somma richiesta di euro 49.188,18 aveva calcolato euro 36.891,13 in proporzione alle ore provate, ma poi aveva detratto ulteriori somme pari a euro 18.107,18 per emolumenti già percepiti a vario titolo, ritenendo di evitare indebite locupletazioni. Il ricorrente ha censurato tale passaggio, denunciando manifesta illogicità e irriducibile contraddittorietà della motivazione nonché violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., perché la Corte territoriale, dopo avere riconosciuto spettanti quelle voci retributive, le aveva nuovamente sottratte senza spiegazione, nonostante sarebbero già state conteggiate e detratte nella domanda principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo nei limiti esposti. Ha condiviso l'accertamento della Corte d'appello sull'esistenza del diritto del lavoratore alle differenze retributive e sulla quantificazione iniziale proporzionata alle ore di lavoro provate; ha invece censurato l'ulteriore detrazione di somme già riconosciute come spettanti e comunque non giustificata da una plausibile motivazione. Per questo ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo del quantum e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere intelligibile e non può presentare una contraddizione insanabile nella determinazione del quantum riconosciuto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione della sentenza deve esporre in modo adeguato il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta in cassazione quando la motivazione sia affetta da mancanza o da contraddittorietà tale da impedirne la comprensione.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito accerta il diritto a determinate voci retributive e quantifica il credito sulla base delle prove acquisite, non può successivamente sottrarre quelle stesse poste senza una specifica e coerente giustificazione logica e fattuale.
- La motivazione sulla quantificazione del credito deve essere internamente coerente: un'operazione aritmetica o compensativa che conduca a una decurtazione delle somme già riconosciute spettanti integra vizio denunciabile in cassazione.
- In tema di differenze retributive, il giudice può procedere a una riduzione proporzionale della pretesa quando la prova delle ore lavorate è solo parziale, ma la successiva detrazione di importi già inclusi o già riconosciuti richiede un autonomo e chiaro supporto motivazionale.
- La denuncia di contraddittorietà della motivazione è fondata quando la sentenza affermi, da un lato, che talune voci sono dovute e, dall'altro, le elimini dal dovuto senza spiegazione, rendendo incoerente il decisum.
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