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Ordinanza

Ordinanza n. 1432/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 552/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Termini Imerese, pubblicata il 9 maggio 2025, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato che, ai fini della decisione, mancava il deposito in formato digitale della copia del titolo esecutivo con attestazione del passaggio in giudicato e con la necessaria attestazione di conformità mediante asseverazione ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 e dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, ordinandole di depositare entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la copia digitale del titolo esecutivo, corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato e dall'attestazione di conformità mediante asseverazione. La decisione sulla domanda di ottemperanza non è stata ancora assunta. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 giugno 2026.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni in materia di poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'obbligo di deposito digitale e della relativa attestazione di conformità.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato per l'asseverazione necessaria ai fini dell'attestazione di conformità della copia digitale del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la parte ricorrente invoca un titolo esecutivo giudiziale, il giudice può richiedere il deposito della copia digitale del titolo corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato e dall'attestazione di conformità nelle forme previste dalla disciplina del documento informatico e dal codice del processo amministrativo.
  • La mancanza della documentazione attestante il passaggio in giudicato e la conformità della copia del titolo esecutivo impedisce, allo stato degli atti, la decisione sulla domanda di ottemperanza e giustifica la disposizione di un incombente istruttorio con rinvio della trattazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenza

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