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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18788/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (promittente venditore)

La controversia

La controversia nasce da un compromesso del 12 novembre 2016 relativo a un trasferimento immobiliare. Una parte, assumendo l'inadempimento grave dell'altra agli obblighi assunti nel preliminare, aveva agito ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere l'accertamento della legittimità del proprio recesso e la condanna della controparte alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, oltre alle spese di mediazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva poi respinto l'impugnazione della controparte. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito: ha rilevato l'improcedibilità del ricorso perché, pur avendo il ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata via PEC, non ha depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia notificata della sentenza con la relata (o gli equivalenti messaggi PEC), e la notificazione del ricorso era comunque avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. La successiva produzione della relata con la memoria è stata ritenuta tardiva e quindi inidonea a sanare il vizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, confermando integralmente la proposta di definizione accelerata. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., lo ha altresì condannato ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al pagamento di una somma equitativa a favore della controparte e di un'ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ha costituito il rito originario con cui è stata introdotta la domanda in primo grado, poi convertita in ordinario

  • art. 369 c.p.c.

    primo comma; secondo comma, n. 2

    la mancata produzione nel termine della copia notificata della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso; la produzione tardiva non sana il vizio

  • art. 380-bis c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta accelerata si applicano le conseguenze sanzionatorie richiamate dagli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 51 c.p.c.

    la partecipazione del consigliere delegato proponente al collegio non integra causa di incompatibilità

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato in relazione alla questione di incompatibilità del giudice

  • art. 96 c.p.c.

    la conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione finale legittima la condanna per abuso del processo e il pagamento di somme equitative alla controparte e alla cassa delle ammende

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    comma 1-quater; comma 1-bis

    in caso di rigetto/improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale dichiarazione fa scattare l'onere di depositare entro il termine dell'art. 369 c.p.c. la copia notificata della sentenza con la relata o con gli equivalenti della notifica telematica.
  • La mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità del ricorso e il vizio non è sanabile mediante deposito successivo con la memoria o con altra produzione tardiva.
  • L'improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio e non viene sanata dalla mancata contestazione della controparte, poiché presidia con funzione sanzionatoria il corretto avvio del giudizio di legittimità.
  • La produzione della sola copia autentica della sentenza, senza la prova della notifica, non è sufficiente quando il ricorrente abbia allegato l'avvenuta notificazione e la notificazione del ricorso sia comunque avvenuta oltre il termine breve.
  • Quando la decisione finale conferma la proposta ex art. 380-bis c.p.c., il sistema processuale prevede conseguenze economiche aggravate per il ricorrente, configurando una risposta sanzionatoria a tutela dell'efficienza del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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