Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1881/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio, protocollo n. 20250030390 del 03.12.2025; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202600891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone la sospensione cautelare. Il Collegio ha rilevato che non è stato comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre considerato il mancato deposito del provvedimento impugnato in traduzione italiana, nonostante la richiesta formulata in camera di consiglio e verbalizzata. Quanto al fumus boni iuris, il ricorso è apparso prima facie non adeguatamente sostenuto, alla luce delle motivazioni poste a fondamento del diniego e della discontinuità del percorso formativo: la ricorrente era stata ammessa, dall'anno accademico 2022-2023, a un corso di laurea in Informatica presso un'università italiana, successivamente interrotto per rinuncia con decorrenza dal 29 settembre 2025, mentre aspirava a iscriversi a un corso di laurea in Global Law presso altra università, appartenente a un ambito tematico del tutto differente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché la ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre valorizzato il mancato deposito della traduzione italiana del provvedimento impugnato, richiesta dal Collegio. La sommaria valutazione del fumus boni iuris è stata negativa, in ragione delle motivazioni del diniego di visto e della rilevata discontinuità tra il precedente corso di studi, interrotto per rinuncia, e quello successivamente prescelto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla verifica del pregiudizio grave e irreparabile e alla sommaria valutazione del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera lesione dell'interesse sostanziale dedotto non è sufficiente.
  • Il mancato deposito del provvedimento impugnato in una traduzione comprensibile al giudice, ove espressamente richiesta, può incidere negativamente sulla valutazione della domanda cautelare.
  • In sede cautelare, la discontinuità significativa tra il precedente percorso di studi dello straniero, interrotto per rinuncia, e il nuovo corso prescelto può costituire elemento rilevante nella sommaria valutazione del fumus del ricorso contro il diniego di visto per motivi di studio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.