Ordinanza n. 1881/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio, protocollo n. 20250030390 del 03.12.2025; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone la sospensione cautelare. Il Collegio ha rilevato che non è stato comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre considerato il mancato deposito del provvedimento impugnato in traduzione italiana, nonostante la richiesta formulata in camera di consiglio e verbalizzata. Quanto al fumus boni iuris, il ricorso è apparso prima facie non adeguatamente sostenuto, alla luce delle motivazioni poste a fondamento del diniego e della discontinuità del percorso formativo: la ricorrente era stata ammessa, dall'anno accademico 2022-2023, a un corso di laurea in Informatica presso un'università italiana, successivamente interrotto per rinuncia con decorrenza dal 29 settembre 2025, mentre aspirava a iscriversi a un corso di laurea in Global Law presso altra università, appartenente a un ambito tematico del tutto differente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché la ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre valorizzato il mancato deposito della traduzione italiana del provvedimento impugnato, richiesta dal Collegio. La sommaria valutazione del fumus boni iuris è stata negativa, in ragione delle motivazioni del diniego di visto e della rilevata discontinuità tra il precedente corso di studi, interrotto per rinuncia, e quello successivamente prescelto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla verifica del pregiudizio grave e irreparabile e alla sommaria valutazione del fumus boni iuris.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera lesione dell'interesse sostanziale dedotto non è sufficiente.
- Il mancato deposito del provvedimento impugnato in una traduzione comprensibile al giudice, ove espressamente richiesta, può incidere negativamente sulla valutazione della domanda cautelare.
- In sede cautelare, la discontinuità significativa tra il precedente percorso di studi dello straniero, interrotto per rinuncia, e il nuovo corso prescelto può costituire elemento rilevante nella sommaria valutazione del fumus del ricorso contro il diniego di visto per motivi di studio.
Come è indicizzato
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