Sentenza n. 1508/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale recante indirizzo per l'internalizzazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale e nota dirigenziale di trasmissione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già collocata in posizione utile nella gara indetta nel 2018 per la concessione del servizio di illuminazione votiva, ma successivamente esclusa per anomalia dell'offerta, ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 412 del 16 dicembre 2022 e la nota dirigenziale di comunicazione. La deliberazione impartiva alla dirigenza un indirizzo per l'internalizzazione del servizio, nel contesto della fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano e della riorganizzazione uniforme dei servizi cimiteriali. La ricorrente ha dedotto, con dieci motivi, violazione della disciplina sui servizi pubblici locali e sulla gestione diretta, incompetenza della Giunta, violazione delle norme sul procedimento di assunzione diretta dei servizi, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità, violazione delle regole sull'autotutela e sulle concessioni amministrative, omessa comunicazione di avvio del procedimento, sviamento di potere e violazione dei principi e della normativa europea in materia di servizi di interesse economico generale. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per difetto di interesse e di legittimazione, rilevando che la deliberazione era un atto interno di indirizzo, privo di autonoma lesività, e che l'esclusione dalla gara del 2018 non era stata impugnata ed era ormai inoppugnabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La deliberazione della Giunta è stata qualificata come atto di indirizzo politico-amministrativo, avente efficacia programmatica e interna, rivolto alla dirigenza e strutturalmente inidoneo a ledere autonomamente posizioni giuridiche di soggetti esterni. L'eventuale lesione si sarebbe potuta produrre soltanto con l'atto gestionale dirigenziale di attuazione, individuato nella determinazione n. 248/2022, con cui era stata disposta la revoca del bando; tale determinazione era stata autonomamente impugnata in altro giudizio e ritenuta legittima con sentenza ormai richiamata dal TAR. Anche la nota dirigenziale è stata ritenuta un mero atto di trasmissione e comunicazione, privo di contenuto provvedimentale autonomo e di efficacia lesiva. Il giudice ha inoltre rilevato che la ricorrente era stata esclusa dalla gara nel maggio 2018 per anomalia dell'offerta e non aveva impugnato tempestivamente l'esclusione, divenuta quindi inoppugnabile; di conseguenza, non avrebbe comunque potuto conseguire il bene della vita perseguito mediante l'annullamento degli atti impugnati. I motivi di merito sono stati ritenuti fondati su un presupposto erroneo, poiché il servizio risultava gestito internamente dall'ente con personale comunale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è inammissibile quando manca una condizione dell'azione, tra cui l'interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 100 c.p.c.
È richiesto un interesse concreto e attuale ad agire; l'impugnazione non è ammissibile quando l'eventuale annullamento non può procurare al ricorrente alcuna utilità.
art. 42 d.lgs. 267/2000
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla competenza dell'organo comunale, ma il giudice non ha esaminato nel merito la censura per l'inammissibilità del ricorso.
art. 3 l. 241/1990
La violazione dell'obbligo di motivazione è stata dedotta, ma non esaminata nel merito in ragione dell'inammissibilità.
artt. 7, 8 e 9 l. 241/1990
Le garanzie partecipative sono state dedotte dalla ricorrente, ma il giudice non le ha esaminate nel merito.
art. 2 d.P.R. 902/1986
La norma è stata invocata con riferimento alle procedure per la gestione diretta dei servizi pubblici, senza essere esaminata nel merito.
artt. 10 e 15 r.d. 2578/1925
Le disposizioni sono state richiamate in relazione all'assunzione diretta dei servizi pubblici comunali, ma le relative censure sono rimaste assorbite dall'inammissibilità.
Massime di principio
- Un atto di indirizzo politico-amministrativo rivolto agli uffici dirigenziali, con efficacia meramente programmatica e interna, non è autonomamente impugnabile da soggetti esterni quando non produce di per sé effetti lesivi; l'impugnazione deve essere rivolta contro il successivo atto gestionale concretamente lesivo.
- Una nota che si limita a trasmettere o comunicare un provvedimento o un atto interno, senza aggiungere un autonomo contenuto dispositivo o produrre effetti giuridici propri, è priva di autonoma lesività e non è impugnabile separatamente.
- Difetta l'interesse a ricorrere quando l'eventuale annullamento dell'atto impugnato non può procurare al ricorrente il bene della vita perseguito, in particolare perché l'effetto lesivo deriva da altro atto autonomo già adottato o perché il ricorrente è stato definitivamente escluso dalla procedura presupposta.
- L'esclusione da una procedura selettiva non tempestivamente impugnata diviene inoppugnabile e impedisce al soggetto escluso di ottenere, attraverso l'impugnazione di atti successivi, l'utilità connessa alla partecipazione o alla conclusione della procedura.
- La qualificazione dell'atto come autonomamente lesivo deve essere compiuta considerando il suo contenuto effettivo e i suoi effetti giuridici: l'atto interno di indirizzo non sostituisce il successivo provvedimento gestionale, che costituisce l'atto direttamente lesivo e autonomamente impugnabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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