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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34027/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario quattro avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2012-2013, concernenti due terreni siti nel Comune di Ladispoli. Egli sosteneva che i fondi, pur inseriti in una variante al piano regolatore come edificabili, dovessero essere trattati come terreni agricoli: la variante non sarebbe stata ancora definitivamente approvata dalla Regione Lazio e, comunque, il fondo aveva vocazione agricola, era effettivamente coltivato e in seguito era stato stralciato dal piano edilizio. La CTR aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo applicabile la disciplina agevolativa per i terreni agricoli, valorizzando la qualifica di coltivatore diretto in capo al figlio del contribuente e l’asserita prevalenza della destinazione agricola. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omessa/insufficiente motivazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 9 d.lgs. 504/1992 e 58 d.lgs. 446/1997, sostenendo che il contribuente non possedesse i requisiti per l’agevolazione, anche alla luce delle specificità riguardanti pensionati e familiari coadiuvanti. Il contribuente ha resistito eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività, perché la sentenza della CTR gli sarebbe stata notificata via PEC il 26 luglio 2021, con conseguente decorso del termine breve per impugnare.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di tardività, rilevando che non era stata provata la notifica della sentenza della CTR e che, quindi, non era decorso il termine breve per il ricorso per cassazione. Nel merito, però, ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Ha osservato che, ai fini IMU, la disciplina agevolativa per i terreni agricoli richiede non solo la qualificazione soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionalmente iscritto nella previdenza agricola, ma anche il possesso/condizione di conduzione del terreno secondo i requisiti di legge. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato che il figlio del contribuente, pur coltivando il fondo e avendo la qualifica agricola, non risultava possessore dei terreni; inoltre non risultava provato che il proprietario fosse iscritto alla gestione previdenziale agricola. Mancando tali presupposti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese sono state compensate in ragione delle alterne e successive vicende della controversia e la Corte ha disposto la compensazione del contributo unificato in ragione dell’ammissione del Comune al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto decisivo il vizio di falsa applicazione di legge solo nei limiti del controllo di legittimità sulla corretta applicazione della disciplina IMU.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    Richiamati dal contribuente per eccepire la tardività del ricorso per cassazione; la Corte ha escluso la decorrenza del termine breve per difetto di prova della notifica della sentenza.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992

    In materia di imposta immobiliare, l’edificabilità dell’area si desume dal piano regolatore adottato; tuttavia la disciplina va coordinata con le norme agevolative per i terreni agricoli.

  • art. 9 d.lgs. 504/1992

    Prevede il regime agevolato per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.

  • art. 58 d.lgs. 446/1997

    Individua, ai fini dell’agevolazione, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale nelle persone iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette all’obbligo assicurativo agricolo.

  • art. 11 legge 9 gennaio 1963, n. 9

    È richiamato come norma che prevede gli elenchi comunali dei coltivatori diretti, rilevanti per il riconoscimento del regime agevolativo.

  • art. 44 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale citata nel testo per spiegare la ratio dell’agevolazione fiscale, collegata all’incentivazione dell’attività agricola e al razionale sfruttamento del suolo.

  • art. 13, comma 2, d.l. 201/2011

    Per l’IMU, individua i soggetti agevolati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

  • art. 13, comma 8-bis, d.l. 201/2011

    Prevede la riduzione/imposta agevolata per i terreni agricoli posseduti e condotti dai soggetti qualificati e iscritti nella previdenza agricola.

  • art. 1, comma 705, l. 145/2018

    Disposizione richiamata per estendere ai familiari coadiuvanti iscritti nella gestione agricola la disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola.

  • art. 78-bis, comma 1, d.l. 104/2020

    Norma di interpretazione autentica applicabile retroattivamente: chiarisce che i familiari coadiuvanti iscritti nella gestione agricola possono beneficiare del trattamento IMU e che sono inclusi anche i pensionati che continuano a svolgere attività agricola mantenendo l’iscrizione previdenziale.

  • art. 1, comma 2, l. 212/2000

    Richiamato come parametro della norma di interpretazione autentica che opera retroattivamente in materia tributaria.

Massime di principio

  • Ai fini dell’agevolazione IMU sui terreni agricoli non basta la mera destinazione agricola di fatto o la coltivazione del fondo: occorre che il bene sia posseduto e condotto da un soggetto che rientri nei requisiti normativi di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, con iscrizione nella previdenza agricola quando richiesta dalla disciplina applicabile.
  • La qualificazione urbanistica dell’area come edificabile non esclude automaticamente il trattamento fiscale agevolato se ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina speciale sui terreni agricoli; viceversa, in assenza di tali presupposti, la mera coltivazione del terreno da parte di un familiare non consente di attribuire il beneficio al proprietario.
  • Le norme di interpretazione autentica in materia IMU sui familiari coadiuvanti hanno portata retroattiva, ma non eliminano il requisito del collegamento tra il soggetto agevolato e il fondo, che resta decisivo per riconoscere il regime fiscale favorevole.
  • In sede di legittimità, l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione richiede la prova della notificazione della sentenza impugnata: in difetto di prova della notifica non decorre il termine breve di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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