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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7872/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare: il ricorrente contestava l'applicazione dell'art.4-bis Ord. pen., sostenendo che il giudice non avrebbe effettuato lo scioglimento dei reati in continuazione e che la frazione 'ostativa' (associazione ex art.74 d.P.R. 309/90) sarebbe stata già interamente espiata, rendendolo quindi legittimato alla detenzione domiciliare; censura di inosservanza ed erronea applicazione di art.4-bis ex art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha richiamato il decreto impugnato che indica la condanna in continuazione per gli artt.74 e 73 d.P.R. 309/90, con pena per il reato non ostativo (art.73) pari a 8 mesi e 20 giorni; la fine della pena è fissata al 20/04/2025, per cui la parte di pena relativa al reato ostativo non risulta ancora interamente espia­ta in quanto la residua da scontare è superiore alla pena inflitta per l'art.73. Il ricorrente non ha confutato questo calcolo né prodotto elementi probatori a sostegno della sua affermazione di avvenuta intera espiazione e non ha neppure formulato specifiche deduzioni ai sensi dell'art.4-bis come riformulato dagli artt.1 e 2 d.l. 162/2022. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.4-bis Ord. pen.

    Deve essere allegata e dedotta specificamente la situazione personale e giuridica dell'espiazione della pena rispetto ai reati ostativi; l'assenza di tali deduzioni legittima la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di misure alternative

  • art.74 d.P.R. 309/90

    Il reato di associazione connesso a stupefacenti è qualificato come 'ostativo': l'espiazione integrale della relativa frazione di pena è condizione per l'accesso a benefici detentivi, salvo che venga dimostrato il contrario

  • art.73 d.P.R. 309/90

    Reato non ostativo rispetto all'art.74; la misura della pena inflitta in continuazione per l'art.73 è rilevante per il calcolo della residua espiazione e per verificare se la componente ostativa sia stata interamente scontata

  • artt. 1 e 2 d.l. 162/2022

    Hanno riformulato l'art.4-bis imponendo specifiche deduzioni e allegazioni a carico del condannato; la mancata osservanza di tali obblighi procedurali comporta il rigetto/ inammissibilità delle richieste

  • art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivazione giuridica invocata dal ricorrente per censurare l'erronea applicazione della norma; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato

Massime di principio

  • Quando l'imputato è condannato per reati in continuazione comprensivi di reati 'ostativi' (es. art.74 d.P.R. 309/90), per ottenere benefici detentivi deve dimostrare l'avvenuta integrale espiazione della frazione della pena riferibile al reato ostativo
  • Spetta al richiedente l'onere di allegare e documentare le circostanze previste dall'art.4-bis (come riformulato dal d.l. 162/2022); deduzioni generiche non sono sufficienti
  • Nel calcolo dell'espiazione rileva la pena residua complessiva e la comparazione con la pena inflitta per il reato non ostativo: se la residua è superiore alla pena relativa al reato non ostativo, non può ritenersi espiata la parte ostativa
  • La mancata contestazione motivata del ragionamento del giudice di merito e l'assenza di elementi probatori possono determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione
  • In caso di ricorso inammissibile per cause imputabili al ricorrente, è prevista la condanna alle spese e, se emerge colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento di somme alla Cassa delle ammende

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