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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27066/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello sostenendo, primo, l'inappellabilità dell'impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., perché il reato contestato (art. 392 c.p.) è punito con la sola pena pecuniaria; secondo, la decisione di colpevolezza sarebbe illegittima perché fondata sostanzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa (parte civile) e non avrebbe adeguatamente considerato elementi probatori favorevoli agli imputati, come le dichiarazioni di testi che avrebbero indicato l'assenza di sradicamento o che i picchetti rinvenuti erano gli stessi utilizzati per la recinzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato il principio secondo cui la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento rese ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., anche quando il reato è punito con la sola pena pecuniaria; ha altresì ritenuto infondato il secondo motivo, condividendo la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui la condotta integrativa del reato non si esauriva nello sradicamento dei picchetti ma comprendeva la realizzazione di una recinzione con paletti il giorno successivo, condotta non giustificabile come autotutela in quanto non immediata e non imposta da impossibilità di ricorso al giudice. Ha quindi respinto i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di quelle del grado di legittimità (liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge), confermando la condanna alla responsabilità civile disposta in appello e le altre statuizioni accessorie.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    La condotta contestata (rimozione di recinzione/picchetti e apposizione di nuova recinzione) è stata ritenuta integrativa del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni violando le norme penali, anche se il reato in sé può prevedere sanzione pecuniaria; la ricostruzione fattuale ha ritenuto sussistere tutti gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato il concorso di persone nella commissione del reato, con conseguente responsabilità in solido per la rifusione del danno alla parte civile.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    sono in ogni caso inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa

    La Corte ha interpretato la norma alla luce del sistema e della giurisprudenza consolidata, ritenendo che la disposizione non possa escludere la facoltà della parte civile di impugnare ai soli effetti civili le sentenze di proscioglimento, salva la disciplina speciale dell'art. 576 c.p.p.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    la parte civile può proporre impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio

    Articolo considerato norma speciale che attribuisce alla parte civile un ampio diritto di impugnazione (con tutti gli ordinari mezzi) delle sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio; tale competenza giustifica la perdurante appellabilità della parte civile anche quando l'imputazione sia per reati puniti con sola pena pecuniaria.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma c.pp.)

    La Corte ha esaminato gli effetti della riforma (che ha esteso il perimetro di applicazione dell'art. 593, comma 3) e ha ritenuto che, nonostante la finalità di deflazione, non si possa limitare il diritto di impugnazione della parte civile previsto dall'art. 576; inoltre ha richiamato la nuova procedura (art. 573 co. 1-bis) prevista per i casi in cui l'impugnazione riguardi solo interessi civili.

  • art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.

    La norma prevede che, quando l'impugnazione è proposta per i soli interessi civili, il giudizio venga trasferito in sede civile se l'impugnazione non è inammissibile; la Corte ha richiamato questa previsione ma l'ha considerata non idonea a ridurre in radice il diritto di impugnazione della parte civile.

Massime di principio

  • La parte civile ha il diritto di proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile anche contro sentenze di proscioglimento rese ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., anche quando il reato è punito con la sola pena pecuniaria; l'art. 576 c.p.p. costituisce la base normativa che legittima tale impugnazione.
  • Le disposizioni volte a limitare le impugnazioni per ragioni di deflazione (es. art. 593, comma 3 dopo la riforma) non possono essere interpretate in modo da annullare il regime speciale di impugnazione della parte civile stabilito dall'art. 576 c.p.p.
  • L'autotutela (reintegrazione nel possesso) può integrare causa di giustificazione solo se l'azione è immediata e non è possibile il ricorso al giudice; interventi successivi e compiuti dopo tempo rilevante non sono scriminati.
  • Nel giudizio di merito la valutazione delle prove è rimessa al giudice; la mera presenza di dichiarazioni della persona offesa non impedisce la condanna se la ricostruzione fattuale è coerente e corroborata da elementi processuali e dalla dinamica temporale degli eventi.
  • Quando l'impugnazione è proposta per i soli interessi civili, esiste la possibilità di trasferimento del giudizio in sede civile (art. 573 co. 1-bis), con utilizzo delle prove acquisite in sede penale, ma ciò non priva la parte civile del diritto di impugnare.

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