Sentenza n. 1114/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto 8 maggio 2025-OMISSIS-del Prefetto di Napoli, recante divieto di detenere armi munizioni e materiale esplodente, e del decreto del Prefetto di Napoli 18 settembre 2025 Cat. 12B16/Area I Staff 3 OSP, prot. 0369367, recante conferma del precedente divieto di detenzione armi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, con revoca dei titoli di polizia, e successivo provvedimento di conferma adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 r.d. n. 773/1931 e il successivo atto di conferma, deducendo violazione degli artt. 11, 38, 39 e 43 r.d. n. 773/1931, difetto di istruttoria, motivazione e presupposti, nonché violazione del principio di proporzionalità. Il provvedimento traeva origine dalla denuncia presentata dall'ex fidanzata per minaccia e atti persecutori, da asseriti procedimenti penali per reati di corruzione, falsità, frode assicurativa e da una denuncia per truffa, oltre che da controlli effettuati in compagnia di soggetti con precedenti di polizia. Il ricorrente ha evidenziato che il procedimento relativo all'ex fidanzata era stato archiviato, con esclusione di condotte persecutorie o minacciose; ha negato l'esistenza degli ulteriori procedimenti e prodotto il certificato del casellario giudiziale dal quale risultava incensurato; ha inoltre rilevato che i controlli risalivano al 2020-2021, anteriormente all'ultimo rinnovo del porto d'armi. Con i motivi aggiunti ha censurato il provvedimento di riesame, sostenendo che si limitasse a riprodurre il precedente senza aggiungere elementi concreti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti e ha annullato entrambi i provvedimenti. Ha ritenuto carente l'istruttoria e la motivazione perché gli elementi valorizzati dall'amministrazione erano in parte non significativi e in parte insussistenti o non dimostrati. L'archiviazione del procedimento per minaccia e atti persecutori impediva di desumere da quei fatti un'indole aggressiva o violenta; anche l'episodio presso l'abitazione dell'ex fidanzata ammetteva una plausibile spiegazione alternativa, considerato che il ricorrente aveva appena terminato il turno di lavoro ed era stato avvicinato da carabinieri in abiti civili. L'amministrazione non aveva dimostrato l'effettiva esistenza degli ulteriori procedimenti penali, peraltro relativi a reati non attinenti alle armi o alla violenza. La mera presenza del ricorrente in occasione di controlli insieme a persone con precedenti di polizia non era, di per sé, sintomatica di una reale frequentazione o di una comunanza di interessi e, inoltre, i controlli erano anteriori all'ultimo rinnovo del porto d'armi. Il successivo riesame è stato ritenuto sostanzialmente riproduttivo dell'atto originario e privo di nuovi elementi concreti. Il TAR ha inoltre sottolineato che, trattandosi di una guardia particolare giurata, l'incidenza professionale del divieto imponeva una motivazione più rigorosa e un'istruttoria più stringente. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando emerga un rischio di abuso; l'esercizio del potere deve essere sorretto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione concreta e rigorosa.
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dal ricorrente, senza una specifica autonoma interpretazione nella decisione.
art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dal ricorrente, senza una specifica autonoma interpretazione nella decisione.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dal ricorrente, senza una specifica autonoma interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi richiede una valutazione concreta e attuale dell'inaffidabilità del destinatario e non può fondarsi su elementi meramente congetturali, non dimostrati o privi di significativa attinenza con il rischio di abuso delle armi.
- L'archiviazione di un procedimento per minaccia e atti persecutori, accompagnata dall'accertamento dell'assenza di condotte minacciose o persecutorie, impedisce di desumere automaticamente dai medesimi fatti un'indole aggressiva o violenta, salvo ulteriori elementi concreti adeguatamente valutati.
- La mera circostanza che una persona sia stata controllata insieme a soggetti con precedenti di polizia non dimostra, da sola, una reale frequentazione, una comunanza di interessi o un pericolo di abuso delle armi; occorrono ulteriori elementi individualizzanti.
- Quando il destinatario del divieto di detenzione di armi svolge una professione per la quale il possesso dei titoli di polizia è particolarmente rilevante, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria più stringente e fornire una motivazione più rigorosa, proporzionata alla specifica incidenza professionale della misura.
- Il riesame disposto dal giudice cautelare deve essere effettivo e non può limitarsi a riprodurre sostanzialmente il provvedimento originario senza aggiungere elementi concreti o una nuova valutazione motivata delle criticità rilevate.
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