Sentenza n. 3691/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 503 del 23 gennaio 2025, che aveva confermato la legittimità dell’ordinanza comunale di demolizione di un vano seminterrato destinato ad uso abitativo e della chiusura di veranda e pergolati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione della sentenza di appello deducendo l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Con riguardo al primo abuso, ha sostenuto che la sentenza avesse erroneamente ritenuto il vano tecnico sopraelevato rispetto al piano di campagna, mentre la documentazione avrebbe dimostrato che esso era completamente interrato, privo di vedute e incompatibile con una destinazione abitativa. Con riguardo al secondo abuso, ha dedotto che il giudice avesse erroneamente qualificato pergolati e vetrate come opere fisse, stabili e permanenti, mentre l’ancoraggio bullonato ne avrebbe consentito la rimozione; ha inoltre richiamato la disciplina delle vetrate panoramiche amovibili di cui all’art. 6, comma 1, lett. bbis), del d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal d.l. n. 69/2024, convertito dalla l. n. 105/2024. Ha infine contestato l’affermazione secondo cui le opere avrebbero inciso sull’orizzonte visuale, richiamando un precedente parere favorevole della Soprintendenza nell’ambito di un procedimento di condono. La ricorrente ha anche chiesto il rinvio dell’udienza, in ragione di un procedimento pendente per il rilascio del nulla osta della Capitaneria di Porto previsto dall’art. 55 del Codice della navigazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di rinvio, ritenendo insussistenti le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Il possibile futuro rilascio del nulla osta demaniale è stato qualificato come circostanza ipotetica ed eventuale, non idonea a giustificare il differimento di una causa già matura per la decisione. Il giudice ha inoltre precisato che il nulla osta ex art. 55 del Codice della navigazione riguarda la compatibilità delle opere con la sicurezza del demanio marittimo e della navigazione e, in linea di principio, non supera i profili di illegittimità edilizia e urbanistica posti a fondamento dell’ordinanza demolitoria. Nel merito, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. L’errore revocatorio presuppone la supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso deciso dalla sentenza. Nel caso concreto, la natura interrata del vano, la fissità e permanenza del pergolato e l’interferenza con l’orizzonte visuale erano state espressamente contestate nel giudizio di appello. Pertanto, l’eventuale erronea valutazione delle risultanze processuali avrebbe potuto integrare, al più, un error in judicando, non censurabile mediante revocazione per errore di fatto. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
“quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”
L’errore di fatto revocatorio non ricorre quando il fatto è stato oggetto di contestazione e di specifica valutazione giudiziale; l’eventuale erronea lettura delle prove o valutazione dei fatti controversi integra un error in judicando.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
“il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali”
Il rinvio dell’udienza di una causa matura per la decisione richiede ragioni eccezionali, da valutare in rapporto all’attualità dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione; una futura e incerta sopravvenienza amministrativa non è sufficiente.
art. 55 Codice della navigazione
Il nulla osta per opere realizzate nella fascia di rispetto dal demanio marittimo attesta la compatibilità con la sicurezza del demanio e della navigazione, ma non supera, di per sé, gli autonomi profili di illegittimità edilizia e urbanistica.
art. 6, comma 1, lett. bbis), d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità di pergolati e vetrate panoramiche amovibili all’edilizia libera; il giudice non ha esaminato nel merito tale questione, avendo dichiarato inammissibile la revocazione.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e il fatto non ha costituito un punto controverso oggetto di decisione.
- Non è deducibile mediante revocazione per errore di fatto l’eventuale erronea lettura delle risultanze processuali o la diversa valutazione di fatti e prove già contestati e scrutinati dal giudice, poiché tali censure attengono all’error in judicando.
- Quando la causa è matura per la decisione, il rinvio dell’udienza è ammissibile solo in presenza di ragioni eccezionali; l’eventuale sopravvenienza futura, ipotetica e non ancora verificatasi non impone il differimento della decisione.
- Nel giudizio di revocazione, volto a verificare retrospettivamente l’esistenza dell’errore dedotto nella sentenza revocanda, le sopravvenienze provvedimentali future non possono alterare l’oggetto dell’indagine né giustificare il rinvio della trattazione.
- Il nulla osta previsto dall’art. 55 del Codice della navigazione, concernendo la compatibilità delle opere con la sicurezza del demanio marittimo e della navigazione, non assorbe né sana autonomamente gli eventuali illeciti edilizi e urbanistici.
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