Cassazione Civile, Ordinanza n. 02941/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di intimazione emesso in relazione a carichi tributari fondati su presupposte cartelle di pagamento. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello, ritenendo che le cartelle fossero state regolarmente notificate, anche a mezzo PEC e/o raccomandata ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, e che, non essendo state impugnate, non potesse più eccepirsi la prescrizione dei crediti, indicata come decennale e interrotta dalla notifica delle cartelle. In cassazione la società deduceva: (1) vizio motivazionale e violazione della disciplina sulla notifica via PEC, per mancata attestazione di conformità delle copie prodotte e per il formato degli allegati; (2) violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che mancasse la raccomandata informativa nei casi di consegna a persona diversa dal destinatario; (3) violazione delle regole sulla prova documentale e sul disconoscimento di copie ex art. 2719 c.c.; (4) omessa/insufficiente motivazione sulla prescrizione, che la ricorrente riteneva quinquennale, affermando che la cartella non impugnata rende solo irretrattabile il debito ma non converte la prescrizione in quella decennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la mancanza, nel ricorso, anche di una sintetica esposizione dei fatti di causa, requisito di ammissibilità ex art. 366, n. 3, c.p.c. Ha poi osservato che i primi tre motivi erano comunque inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, oltre che per novità di alcune questioni non trattate nei precedenti gradi. In particolare, ha ribadito che per la notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata ex art. 26 d.P.R. 602/1973 si applicano le norme postali ordinarie e non la l. 890/1982; che la prova della notificazione è assolta con l’avviso di ricevimento; che la mancanza di sottoscrizione della cartella non ne comporta invalidità se l’atto è comunque riferibile all’ente; e che il disconoscimento di copie ex art. 2719 c.c. deve essere specifico e univoco. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, perché non denunciava un vero omesso esame di fatto storico decisivo e comunque non si confrontava con l’accertamento del giudice di merito sulla prescrizione decennale dei crediti tributari e sull’effetto interruttivo della notifica delle cartelle. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere almeno una sintetica esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza integra un vizio di inammissibilità.
art. 360 c.p.c.
Il sindacato di legittimità non consente di introdurre questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto, né di convertire in vizio motivazionale doglianze che non attengano a un fatto storico decisivo.
l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7
Non si applica alla notifica diretta della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 con raccomandata ordinaria.
l. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9
Le contestazioni relative all’attestazione di conformità delle copie in notifica via PEC non erano pertinenti al caso, poiché la Corte d’appello aveva ricondotto le notifiche all’art. 26 d.P.R. 602/1973.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Per la notifica della cartella di pagamento mediante invio diretto con raccomandata si applicano le norme del servizio postale ordinario; la prova del perfezionamento della notifica è data dall’avviso di ricevimento; la disciplina ha carattere speciale e semplificato.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
La cartella è predisposta secondo il modello ministeriale e non richiede la sottoscrizione dell’esattore se l’atto è comunque riferibile all’ente emittente.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
È evocato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che non governa la notifica diretta della cartella ex art. 26 d.P.R. 602/1973.
art. 215 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di contestazione della documentazione, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non autosufficiente.
art. 2719 c.c.
Il disconoscimento della conformità delle copie all’originale richiede una contestazione chiara, specifica e univoca; non bastano clausole di stile o asserzioni generiche.
art. 1335 c.c.
La ricezione del plico fa presumere la conoscenza dell’atto, salva prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4
La norma è invocata in relazione alla prova documentale della notifica delle cartelle.
d.P.R. 29 settembre 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è imprescindibile l’esposizione, anche sintetica, dei fatti di causa; la sua omissione determina l’inammissibilità del ricorso.
- Non possono essere introdotte in cassazione questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei giudizi di merito.
- Nella notifica diretta della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 si applica la disciplina del servizio postale ordinario, non quella speciale della l. 890/1982.
- La prova del perfezionamento della notifica della cartella può essere fornita mediante l’avviso di ricevimento; non è necessario, di regola, produrre anche la copia integrale della cartella se l’atto pervenuto è riferibile all’ente.
- La contestazione della conformità di copie documentali ex art. 2719 c.c. deve essere specifica, puntuale e univoca, indicando il documento e gli elementi di difformità; contestazioni generiche sono inefficaci.
- La mancata impugnazione della cartella non determina automaticamente una "conversione" della prescrizione, ma rileva nei limiti dell’effetto interruttivo o dell’eventuale irretrattabilità del credito secondo la disciplina applicabile al caso concreto.
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