Sentenza del 13/12/2016 n. 9451 - Comm. Trib. Prov. Milano
Iva - Imposta di registro - Alternatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro a una condanna risarcitoria contenuta in una sentenza. Il punto centrale è il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA: se la somma oggetto della condanna risarcitoria è soggetta a IVA, la medesima operazione non può essere assoggettata anche all'imposta di registro in misura proporzionale.
La decisione
È stato affermato che, quando la condanna risarcitoria contenuta nella sentenza è soggetta a IVA, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa e non proporzionale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. 131/1986. Il testo non indica espressamente le parti, l'esito formale del ricorso o il dispositivo integrale; sul principio descritto, risulta però accolta la tesi favorevole all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
Norme richiamate
Art. 40, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, gli atti relativi a operazioni soggette a IVA non sono assoggettati all'imposta di registro proporzionale; quest'ultima si applica in misura fissa.
Massime di principio
- Quando una condanna risarcitoria riguarda un'operazione imponibile ai fini IVA, non si applica anche l'imposta di registro in misura proporzionale.
- Il principio di alternatività evita una duplicazione impositiva tra IVA e imposta di registro: l'operazione soggetta a IVA comporta, per l'atto giudiziario, l'applicazione del registro in misura fissa.
- La qualificazione fiscale della prestazione o dell'operazione sottostante è decisiva: non basta che la sentenza contenga una condanna al pagamento, ma occorre verificare se l'importo abbia natura e presupposti riconducibili a un'operazione soggetta a IVA.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra somme effettivamente soggette a IVA e somme meramente risarcitorie estranee a un rapporto imponibile; solo nel primo caso opera l'alternatività con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
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