Regolamento (UE) 2017/794
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/794 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diossido di silicio Kieselgur come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il diossido di silicio Kieselgur come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 18. L’approvazione è subordinata al rispetto delle specifiche e delle condizioni indicate nell’allegato, in particolare in sede di autorizzazione dei singoli prodotti. Sono previste verifiche specifiche su esposizione, rischio, efficacia, utilizzatori professionali e non professionali, oltre ai possibili residui in alimenti e mangimi.
Approvazione del diossido di silicio Kieselgur come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda l’approvazione del principio attivo diossido di silicio Kieselgur e le condizioni da rispettare per l’autorizzazione dei prodotti che lo contengono negli Stati membri dell’Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri. Sono richiamate specifiche verifiche per gli usi non considerati nella valutazione UE, per gli utilizzatori professionali e non professionali, nonché per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi.
Approvazione del diossido di silicio Kieselgur come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 18
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/794 della Commissione approva il diossido di silicio Kieselgur come principio attivo esistente ai fini del suo impiego nei biocidi del tipo di prodotto 18. L’adozione si inserisce nella procedura di valutazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, per i principi attivi inclusi nel programma di esame sistematico del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
Contesto della valutazione e basi della decisione
Il considerando richiama che il principio attivo è stato valutato per l’uso in insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha trasmesso la relazione di valutazione con raccomandazioni il 18 dicembre 2015. Successivamente, l’ECHA, tramite il comitato sui biocidi, ha formulato il proprio parere l’11 ottobre 2016, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità competente.
Esito della valutazione e criterio di approvazione
Sulla base del parere tecnico-scientifico, la Commissione ritiene che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti diossido di silicio Kieselgur possano essere considerati conformi ai criteri dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, a condizione che siano rispettate specifiche e condizioni determinate. Da ciò deriva l’approvazione del principio attivo per il settore considerato.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone l’approvazione del diossido di silicio Kieselgur come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 18, rinviando espressamente all’allegato per le specifiche e le condizioni applicabili. L’allegato contiene i dati identificativi del principio attivo e le condizioni che devono essere considerate in sede di autorizzazione dei prodotti biocidi che lo contengono.
Specifiche tecniche e durata dell’approvazione
L’allegato indica che il principio attivo ha come denominazione comune e IUPAC "diossido di silicio Kieselgur", con numero CAS 61790-53-2 e numero CE non disponibile. Il grado minimo di purezza è fissato a 1 000 g/kg in peso, pari al 100%. La data di approvazione è il 1º novembre 2018 e la scadenza dell’approvazione è il 31 ottobre 2028.
Condizioni da considerare nell’autorizzazione dei biocidi
Le autorizzazioni dei biocidi sono subordinate a condizioni specifiche. In particolare, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:
- alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione per il principio attivo;
- agli utilizzatori professionali;
- agli utilizzatori non professionali.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, l’allegato impone di verificare la necessità di fissare nuovi LMR o di modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005. In tali casi devono essere adottate misure di attenuazione del rischio tali da garantire che i limiti applicabili non siano superati.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il diossido di silicio Kieselgur come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, rinviando alle specifiche e condizioni fissate nell’allegato.
Base giuridica e contesto di valutazione
L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo era incluso nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014; la relazione di valutazione è stata presentata dalla Francia il 18 dicembre 2015 e il parere del comitato sui biocidi dell’ECHA è stato adottato l’11 ottobre 2016.
Condizioni specifiche per le autorizzazioni dei biocidi
L’allegato prevede che, nella valutazione del prodotto, si debbano considerare con particolare attenzione le esposizioni, i rischi e l’efficacia relativi a eventuali usi non esaminati nella valutazione del rischio a livello di Unione per il principio attivo. Inoltre, alla luce dei rischi individuati, occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali e non professionali.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, l’allegato impone di verificare se sia necessario fissare nuovi limiti massimi di residui (LMR) o modificare quelli esistenti secondo il regolamento (CE) n. 470/2009 o il regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio affinché i limiti applicabili non siano superati.
Dati tecnici del principio attivo
L’allegato indica come grado minimo di purezza del principio attivo 1 000 g/kg in peso (100%), con numero CAS 61790-53-2 e numero CE non disponibile. La data di approvazione è fissata al 1º novembre 2018 e la scadenza al 31 ottobre 2028.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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