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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/910

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/910 della Commissione, dell'11 maggio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cornish Sardines (IGP)]

Normativa europea32017R0910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Cornish Sardines". La Commissione ha esaminato la domanda del Regno Unito, l'ha pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione, ha disposto l'approvazione della modifica. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione geografica protetta "Cornish Sardines" (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione registrata "Cornish Sardines" come indicazione geografica protetta, nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione. Riguarda la modifica del disciplinare già iscritto nel registro delle DOP e IGP, a seguito di domanda presentata dal Regno Unito. Ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Cornish Sardines" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/910 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Cornish Sardines", già registrata come indicazione geografica protetta. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura prevista per la modifica dei disciplinari registrati.

Procedura seguita dalla Commissione

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non rientrava tra quelle minori di cui all'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire eventuali contestazioni.

Assenza di opposizioni e approvazione

Considerato che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata. Il contenuto sostanziale del regolamento consiste dunque nella validazione della modifica già pubblicata del disciplinare della IGP.

Entrata in vigore e portata giuridica

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione "Cornish Sardines" (IGP). La decisione si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per le modifiche ai disciplinari delle indicazioni geografiche protette.

Presupposti procedurali e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda del Regno Unito ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). In assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentariagroalimentare

Testo integrale

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