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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/909

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/909 della Commissione, dell'11 maggio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica (DOP)]

Normativa europea32017R0909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Huile d'olive de Corse"/"Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia, ha pubblicato la proposta di modifica e, in assenza di opposizioni, ha disposto l'approvazione. La protezione della denominazione resta soggetta al periodo transitorio già concesso dalla Francia ad alcuni operatori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare della DOP "Huile d'olive de Corse"/"Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Huile d'olive de Corse"/"Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica" e, in particolare, alla modifica del relativo disciplinare registrato nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La protezione risultante è soggetta anche al periodo transitorio concesso dalla Francia, ex articolo 15, paragrafo 4, del medesimo regolamento, agli operatori che soddisfano le condizioni previste da tale disposizione. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Huile d'olive de Corse"/"Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/909 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Huile d'olive de Corse"/"Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica". L'intervento si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura di esame della domanda presentata dalla Francia.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda di modifica trasmessa dalla Francia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando rileva che la modifica non è qualificabile come "minore" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, motivo per cui la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la Commissione ha potuto procedere all'approvazione.

Periodo transitorio per alcuni operatori

Il regolamento richiama una comunicazione delle autorità francesi del 18 febbraio 2016 relativa alla concessione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025 a dodici operatori stabiliti in Francia, che soddisfacevano i requisiti dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Secondo il considerando, tali operatori avevano presentato opposizione nella procedura nazionale in relazione alla soppressione del calendario di riconversione per le varietà di olive, sostenendo la necessità di più tempo per adeguare la composizione dei frutteti.

Effetti giuridici e applicazione

La protezione riconosciuta dalla modifica del disciplinare resta soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia agli operatori che ne soddisfano le condizioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione "Huile d'olive de Corse"/"Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica" (DOP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 52, paragrafo 2.

Periodo transitorio nazionale

La protezione accordata alla DOP è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per gli operatori che soddisfano le condizioni previste da tale disposizione. Il considerando indica che il periodo transitorio scade il 31 dicembre 2025 per dodici operatori stabiliti in Francia.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche protettequalità dei prodotti agroalimentari

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