Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/795

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/795 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva, ai fini del regolamento sui biocidi, il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 18. L’approvazione è subordinata alle specifiche tecniche e alle condizioni indicate nell’allegato, che fissano purezza, caratteristiche strutturali, data di approvazione e scadenza. Il testo richiama inoltre particolari cautele nella valutazione dei prodotti, soprattutto per gli utilizzatori professionali e per eventuali residui in alimenti o mangimi.

Approva il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 18.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi, ai sensi dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione riguarda il principio attivo identificato come diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie, inclusi i nanomateriali considerati nella valutazione. È rilevante per i fabbricanti, i richiedenti e i titolari di autorizzazioni di biocidi nell’Unione, con applicazione diretta negli Stati membri a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento; resta ferma la necessità di rispettare le specifiche e condizioni dell’allegato. Sono previste attenzioni particolari per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, nonché per gli utilizzatori professionali.

Approva il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie per i biocidi del tipo di prodotto 18

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/795 della Commissione approva, nell’ambito della disciplina europea sui biocidi, il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie come principio attivo esistente. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, a seguito della valutazione scientifica svolta dalla Francia e del parere del comitato sui biocidi dell’ECHA.

Contesto normativo e valutazione

Il considerando evidenzia che il principio attivo figurava nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare e che, all’esito della valutazione, deve essere considerato per il tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. La Commissione richiama anche l’esigenza di concedere un periodo ragionevole prima dell’applicazione effettiva dell’approvazione, così da consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Ambito dell’approvazione

L’approvazione riguarda specificamente i biocidi del tipo di prodotto 18. Il testo precisa che il principio attivo valutato è un nanomateriale e che l’approvazione comprende anche tale profilo nanomateriale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate le condizioni stabilite. Restano quindi centrali le specifiche tecniche dell’allegato, che delimitano il perimetro della valutazione e dell’approvazione.

Specifiche tecniche del principio attivo

L’allegato identifica il principio attivo con la denominazione comune "diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie" e con la denominazione IUPAC "silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, prodotti dell’idrolisi con silice". Sono indicati i numeri CE 272-697-1 e CAS 68909-20-6. Il grado minimo di purezza del principio attivo è fissato in 998 g/kg, riferito al grado di purezza del substrato interno dopo l’ignizione.

Le caratteristiche strutturali di riferimento comprendono:

  • tenore di carbonio pari al 3–4%;
  • granulometria delle particelle primarie pari a 6,9–8,6 nm;
  • superficie specifica pari a 217–225 m2/g;
  • granulometria degli aggregati stabili di particelle superiore a 70 nm;
  • trattamento di superficie su oltre il 90% della superficie con esametilsilazano (n. CAS 999-97-3).

Decorrenza e durata dell’approvazione

La data di approvazione è fissata al 1º novembre 2018 e la scadenza dell’approvazione al 31 ottobre 2028. L’articolo 2 stabilisce inoltre che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi

L’allegato prevede condizioni specifiche che devono essere considerate nella fase di autorizzazione dei biocidi contenenti il principio attivo. In particolare:

  • la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi richiesti ma non esaminati nella valutazione del rischio a livello di Unione per il principio attivo;
  • per i rischi individuati negli usi esaminati, va prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali;
  • per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, occorre verificare se sia necessario fissare nuovi limiti massimi di residui (LMR) o modificare quelli esistenti, in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, adottando anche misure di attenuazione del rischio per evitare il superamento degli LMR applicabili.

Rilievo pratico per gli operatori

Per i professionisti del settore, l’atto comporta che il principio attivo può essere impiegato nei biocidi del tipo 18 solo entro il quadro tecnico e regolatorio definito dall’allegato e nel rispetto delle condizioni di autorizzazione. La gestione dei dossier autorizzativi dovrà quindi tenere conto sia delle specifiche chimico-fisiche del principio attivo sia delle esigenze di tutela degli utilizzatori professionali e della catena alimentare, ove rilevante.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie come principio attivo per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente alle specifiche e condizioni dell’allegato.

Base normativa e valutazione scientifica

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La valutazione è stata svolta dalla Francia come autorità competente e il parere dell’ECHA, tramite il comitato sui biocidi, è stato formulato l’11 ottobre 2016.

Ambito tecnico dell’approvazione e nanomateriali

Poiché il principio attivo è qualificato come nanomateriale, l’approvazione copre anche i nanomateriali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, sempre nel rispetto delle condizioni specifiche previste.

Specifiche del principio attivo

L’allegato riporta la denominazione IUPAC, i numeri CE e CAS, il grado minimo di purezza pari a 998 g/kg, nonché caratteristiche strutturali di riferimento relative a tenore di carbonio, granulometria delle particelle primarie, superficie specifica, granulometria degli aggregati e trattamento superficiale.

Date di approvazione e validità

La data di approvazione è fissata al 1º novembre 2018 e la scadenza dell’approvazione al 31 ottobre 2028.

Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette a tre condizioni principali: attenzione particolare alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia per usi non considerati nella valutazione UE; attenzione specifica agli utilizzatori professionali; verifica, per prodotti con possibili residui in alimenti o mangimi, della necessità di nuovi LMR o della modifica di LMR esistenti in conformità ai regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005, con adeguate misure di attenuazione del rischio.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiprodotti chimicinanomaterialisicurezza alimentareautorizzazioni e valutazione del rischio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.