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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/797

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/797 della Commissione, del 10 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato per specifici codici NC e per determinate origini, in coerenza con il regime previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Poiché il valore forfettario è calcolato quotidianamente sulla base di dati giornalieri variabili, il regolamento produce effetti immediati dalla pubblicazione.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80, con distinzione per specifiche origini/paesi terzi indicati tramite codice paese. Opera come parametro giornaliero per il calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM agricola. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/797 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione applicabili a determinati ortofrutticoli freschi. L'intervento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione al meccanismo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE per i prodotti ortofrutticoli.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabiliscono i criteri per fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione. Il considerando evidenzia che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo il regolamento entra in vigore immediatamente con la pubblicazione.

Ambito materiale di applicazione

Il provvedimento riguarda specifici prodotti ortofrutticoli identificati da codici NC e, per ciascun prodotto, una o più origini/paesi terzi. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80, con indicazione di origini quali EG, MA, TR, ZZ, AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA. Il codice "ZZ" è precisato come corrispondente a "altre origini".

Effetto giuridico dell'articolo 1

L'articolo 1 non disciplina criteri ulteriori di calcolo, ma rinvia direttamente all'allegato per la determinazione concreta dei valori forfettari all'importazione applicabili nel quadro dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per gli operatori importatori, il dato rilevante è quindi il valore unitario indicato per ciascuna combinazione prodotto/origine, da utilizzare ai fini del prezzo di entrata.

Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore nello stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del valore forfettario

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione servono per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Fissazione dei valori nell'allegato

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato, espresso in EUR/100 kg, per i codici NC e i paesi terzi ivi elencati, inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidazi e prezzi di entrata

Testo integrale

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