Regolamento (UE) 2017/796
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/796 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diclofluanide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il diclofluanide come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 21, ossia i prodotti antincrostazione. L’approvazione è concessa sulla base della valutazione tecnica svolta nell’ambito del programma di esame dei principi attivi esistenti e resta subordinata a specifiche condizioni di impiego e di rischio. Il testo impone inoltre obblighi di etichettatura per gli articoli trattati e richiama verifiche sui possibili residui in alimenti e mangimi. L’approvazione decorre dal 1° novembre 2018 e scade il 31 dicembre 2025.
Approvazione del diclofluanide come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 21 (prodotti antincrostazione).
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 21 contenenti diclofluanide, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sulla messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi. Rileva per i fabbricanti, titolari di autorizzazione, operatori industriali e professionali, utilizzatori non professionali e soggetti che immettono sul mercato articoli contenenti o trattati con diclofluanide. L’approvazione è subordinata alle specifiche e condizioni di cui all’allegato, con efficacia nell’Unione e diretta applicabilità negli Stati membri; l’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Approvazione del diclofluanide come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 21
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/796 approva il diclofluanide quale principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 21, cioè i prodotti antincrostazione. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 e del programma di esame sistematico dei principi attivi esistenti previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
Contesto della valutazione e motivazioni dell’approvazione
La valutazione del diclofluanide è stata affidata al Regno Unito, che ha presentato la relazione di valutazione con raccomandazioni il 22 ottobre 2015. Successivamente, il comitato sui biocidi dell’ECHA ha adottato il parere l’11 ottobre 2016, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità competente. Sulla base di tale parere, la Commissione ritiene che i biocidi del tipo di prodotto 21 contenenti diclofluanide possano soddisfare i criteri dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni di uso.
Ambito di applicazione
L’approvazione riguarda i biocidi del tipo di prodotto 21 contenenti diclofluanide e, in concreto, incide sulle autorizzazioni e sull’immissione sul mercato di tali prodotti nell’Unione. Le condizioni dell’allegato si applicano sia agli impieghi industriali e professionali sia, in alcuni casi, ai prodotti destinati a utilizzatori non professionali. Il regolamento si estende anche agli articoli contenenti o trattati con diclofluanide, per i quali sono previsti obblighi specifici di etichettatura.
Dati essenziali dell’approvazione
L’allegato riporta i dati identificativi del principio attivo: denominazione comune diclofluanide, denominazione IUPAC N-(Dichlorofluoromethylthio)-N′,N′-dimethyl-N-phenylsulfamide, numeri CE 214-118-7 e CAS 1085-98-9. La purezza minima del principio attivo valutato è pari al 96 % p/p. La data di approvazione è fissata al 1° novembre 2018 e la scadenza al 31 dicembre 2025, con conseguente allineamento della durata dell’approvazione con quella di altri principi attivi dei prodotti antincrostazione.
Condizioni specifiche e misure di gestione del rischio
La Commissione subordina l’approvazione a una serie di condizioni di sicurezza e gestione del rischio. In sede di valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia connessi a usi non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo.
Per i prodotti destinati a utilizzatori non professionali, il soggetto che li immette sul mercato deve fornire adeguati guanti protettivi.
Le autorizzazioni dei biocidi contenenti diclofluanide sono inoltre soggette alle seguenti condizioni:
- i prodotti non possono essere autorizzati o utilizzati per controllare la formazione e la fissazione di organismi incrostanti su imbarcazioni d’acqua dolce;
- per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere previste procedure operative sicure e misure organizzative idonee; se l’esposizione non può essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere impiegati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
- etichette e, se del caso, istruzioni per l’uso devono indicare che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a completa asciugatura;
- etichette e, se del caso, schede di dati di sicurezza devono specificare che applicazione, manutenzione e riparazione avvengano in area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con sistemi di contenimento o su suolo coperto da materiale impermeabile, per evitare perdite e minimizzare le emissioni nell’ambiente; eventuali perdite o rifiuti contenenti diclofluanide devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento;
- per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti, in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio per evitare superamenti degli LMR applicabili.
Articoli e trattati contenenti diclofluanide
Il regolamento disciplina anche la fase di commercializzazione degli articoli trattati. Il responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo contenente o trattato con diclofluanide deve fare in modo che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Rilevanza della classificazione CLP
Nei considerando la Commissione evidenzia che il diclofluanide soddisfa i criteri per la classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tale profilo di pericolosità giustifica l’esigenza di un’adeguata etichettatura degli articoli contenenti o trattati con la sostanza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del diclofluanide
L’articolo 1 approva il diclofluanide come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21, con rinvio alle specifiche e condizioni contenute nell’allegato.
Decorrenza ed efficacia del regolamento
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dati di approvazione nell’allegato
L’allegato indica per il diclofluanide una purezza minima del 96 % p/p, la data di approvazione al 1° novembre 2018 e la scadenza dell’approvazione al 31 dicembre 2025, con riferimento al tipo di prodotto 21.
Condizioni specifiche di uso e di valutazione
La valutazione del prodotto deve considerare in modo particolare esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi non esaminati nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo. Per i prodotti destinati a utilizzatori non professionali, chi li immette sul mercato deve fornirli con adeguati guanti protettivi.
Limitazioni e misure di gestione del rischio
Per le autorizzazioni dei biocidi contenenti diclofluanide sono previste condizioni puntuali: divieto di impiego per controllare la formazione e fissazione di organismi incrostanti su imbarcazioni d’acqua dolce; obbligo di procedure operative sicure e misure organizzative per usi industriali o professionali, con DPI se l’esposizione non può essere ridotta; indicazioni in etichetta e, se del caso, istruzioni per l’uso sul tenere lontani i bambini fino all’asciugatura delle superfici trattate; requisiti per applicazione, manutenzione e riparazione in area isolata o su supporti rigidi impermeabili con contenimento, e raccolta di perdite o rifiuti per riutilizzo o smaltimento; verifica della necessità di nuovi LMR o della modifica di quelli esistenti per prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005.
Etichettatura degli articoli trattati
L’immissione sul mercato di articoli contenenti o trattati con diclofluanide è soggetta alla condizione che l’etichetta rechi le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Classificazione come sensibilizzante cutaneo
Nei considerando si precisa che il diclofluanide soddisfa i criteri per la classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, con conseguente esigenza di opportuno etichettaggio degli articoli contenenti o trattati con tale sostanza.
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