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Ordinanza

Ordinanza n. 328/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - della graduatoria finale per la concessione del contributo previsto dall’Avviso pubblico Eventi culturali 2024, approvata dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 13504 del 26 settembre 2024 - Approvazione della graduatoria definitiva - Accertamenti ed impegni di spesa. Approvazione schema dell’atto di adesione e obbligo, pubblicata in data 27 settembre2024, nella parte lesiva per l’Ente ricorrente; - della graduatoria provvisoria per la concessione del contributo previsto dall’Avviso pubblico Eventi culturali 2024, approvata dalla Regione Calabria con Decreto n. 10613 del 24 luglio 2024. Approvazione graduatoria provvisoria., pubblicata in data 24 luglio 2024, nella parte lesiva per l’Ente ricorrente; - l’Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024, approvato con D.D. n. 3792 del 20 marzo 2024 e, di modo, particolare, dell’art. 4.5, comma 3, lettera c), ove lesivo per il ricorrente; - l’Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 nella parte in cui non disciplina e non specifica l’idoneità e le modalità di attuazione del software di cui alla procedura dir riferimento; - dei verbali della Commissione per la valutazione di merito nella parte da intendersi lesiva per il ricorrente e, di modo, particolare, nella parte in cui non è dato comprendersi i meccanismi di funzionamento del software; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, sebbene allo stato non conosciuto ove lesivo per il ricorrente; per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione all’esclusione del progetto dell’Ente nella fase della valutazione di merito; per l’accertamento del diritto dell’Ente ricorrente ad una rivalutazione nel merito del progetto presentato ai fini dell’accesso al contributo di cui all’Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024; nonché per la condanna in forma specifica della resistente alla rivalutazione di merito del progetto presentato dal Comune di Luzzi ai fini della concessione del contributo previsto dall’Avviso pubblico; e, in ogni caso, l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti dell’Ente ricorrente;

Giustizia amministrativa202401970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie provvisoria e definitiva relative alla concessione dei contributi dell’Avviso pubblico Eventi culturali 2024, nonché l’avviso pubblico, i verbali della commissione e il modus operandi seguito nella valutazione di merito del progetto comunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune di Luzzi ha impugnato la graduatoria definitiva approvata dalla Regione Calabria, la precedente graduatoria provvisoria, l’Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 — in particolare l’art. 4.5, comma 3, lettera c), e nella parte relativa alla disciplina e al funzionamento del software impiegato nella procedura — nonché i verbali della commissione di valutazione, lamentando l’illegittimità dell’esclusione del proprio progetto nella fase di valutazione di merito. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria di illegittimità del modus operandi dell’amministrazione, l’accertamento del diritto alla rivalutazione del progetto e la condanna della Regione alla rivalutazione in forma specifica. Dal testo dell’ordinanza non risultano esaminati nel merito i singoli vizi dedotti.

La decisione

Il TAR, rilevata la domanda proposta dal Comune e considerato l’elevato numero dei soggetti collocati nella graduatoria impugnata, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a. La notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, sia sulla home page sia nella sezione “Atti di Notifica”, con pubblicazione dell’avviso, dell’elenco dei controinteressati individuati nei soggetti collocati in graduatoria, dell’ordinanza e del ricorso. Sono stati stabiliti specifici adempimenti a carico della parte ricorrente e della Regione, compreso il versamento di euro 100,00 per la pubblicazione, il mantenimento online della documentazione sino alla sentenza definitiva e il rilascio di un attestato di avvenuta pubblicazione. Gli adempimenti devono essere compiuti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro ulteriori 15 giorni. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 27 maggio 2026; nessuna statuizione è stata resa sulla fondatezza delle censure o sulla domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria impugnata, mediante notificazione per pubblici proclami

    In presenza di un numero elevato di destinatari, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, definendo le modalità concrete di pubblicazione e gli adempimenti necessari.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide su una graduatoria e i soggetti collocati nella stessa possono assumere la qualità di controinteressati, il giudice deve assicurare l’integrità del contraddittorio nei loro confronti.
  • Se il numero dei controinteressati è elevato, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, con indicazione degli atti essenziali del giudizio e delle modalità per seguirne lo svolgimento.
  • L’ordinanza che dispone la notificazione per pubblici proclami può porre a carico del ricorrente la predisposizione e consegna dei documenti da pubblicare, nonché il rimborso dei costi di pubblicazione, e può imporre all’amministrazione di mantenere online la documentazione e attestare l’avvenuto adempimento.
  • Il mancato completamento degli adempimenti di integrazione del contraddittorio entro i termini perentori fissati dal giudice impedisce la regolare prosecuzione del giudizio nel merito.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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