Sentenza n. 5486/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento previa concessione di idonea tutela cautelare, della delibera del plenum del Csm del 24 settembre 2025 (pratica n. 1291/CD/2025), comunicata in pari data, nella parte in cui ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura di trasferimento per la copertura di tre posti di consigliere della Corte d’appello di Catanzaro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del plenum del Consiglio superiore della magistratura del 24 settembre 2025, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dalla procedura di trasferimento straordinario per la copertura di tre posti di consigliere presso la Corte d’appello di Catanzaro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, giudice civile presso il Tribunale di Pisa, ha impugnato l’esclusione dalla procedura di trasferimento straordinario prevista dall’art. 2 d.l. 117/2025. Ha dedotto, anzitutto, la violazione del bando, sostenendo che la clausola relativa ai magistrati provenienti da sedi diverse da quelle individuate per l’applicazione straordinaria a distanza non avrebbe escluso i magistrati in servizio presso tali sedi e che il CSM avrebbe introdotto ex post una causa di esclusione. Ha inoltre dedotto l’erronea interpretazione degli artt. 2 e 3 d.l. 117/2025, assumendo che la procedura di trasferimento straordinario presso le corti d’appello e quella di applicazione straordinaria da remoto presso i tribunali fossero autonome e non sovrapponibili. Infine, ha denunciato la contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché il CSM le aveva negato il trasferimento mentre aveva consentito a magistrati in servizio presso corti d’appello di partecipare alla procedura di applicazione da remoto. Il controinteressato aveva eccepito l’improcedibilità per mancata partecipazione della ricorrente a una successiva procedura di trasferimento; tale eccezione è stata respinta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i tre motivi. Ha preliminarmente escluso l’improcedibilità, affermando che la mancata partecipazione alla successiva procedura non dimostrava il venir meno dell’interesse, poiché l’annullamento della prima delibera era necessario per superare il diniego fondato sulle medesime ragioni. Nel merito, il Collegio ha ricostruito il d.l. 117/2025 come disciplina diretta al conseguimento di obiettivi PNRR in materia di giustizia civile, mediante strumenti diversi: l’applicazione straordinaria da remoto per gli uffici di primo grado e il trasferimento straordinario definitivo per gli uffici di secondo grado. L’applicazione da remoto costituisce una forma temporanea di applicazione, nella quale il magistrato resta incardinato presso l’ufficio di appartenenza e continua ad assicurare una produttività adeguata presso tale sede; il trasferimento straordinario comporta invece il mutamento della sede di servizio e la cessazione dell’attività presso l’ufficio di provenienza. Da tale distinzione il TAR ha desunto la legittimità dell’interpretazione del bando adottata dal CSM: i magistrati in servizio presso sedi individuate per l’applicazione straordinaria da remoto non potevano partecipare al trasferimento verso una corte d’appello, perché la loro sottrazione avrebbe compromesso gli obiettivi di riduzione dell’arretrato nelle sedi di primo grado già considerate sofferenti. Non si trattava quindi dell’introduzione ex post di una nuova causa di esclusione, ma dell’applicazione coordinata e non formalistica della clausola del bando e delle delibere attuative del d.l. 117/2025. Il fatto che il trasferimento straordinario non avesse coperto tutti i posti disponibili non dimostrava l’illegittimità della procedura, poiché non sarebbe coerente perseguire la riduzione dell’arretrato in una sede compromettendo la produttività di un’altra. È stata inoltre esclusa la contraddittorietà derivante dall’ammissione di magistrati delle corti d’appello alla procedura di applicazione da remoto: tale applicazione non li esonerava dalle funzioni presso la sede di appartenenza, mentre il trasferimento della ricorrente avrebbe determinato l’effettiva cessazione del lavoro presso il Tribunale di Pisa. Il ricorso è stato pertanto respinto; le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 2 d.l. 117/2025, convertito dalla l. 148/2025
Disciplina il trasferimento straordinario dei magistrati ordinari presso gli uffici di secondo grado, quale strumento per il conseguimento degli obiettivi PNRR in materia di giustizia civile.
art. 3 d.l. 117/2025, convertito dalla l. 148/2025
Prevede l’applicazione straordinaria da remoto presso gli uffici giudiziari di primo grado; tale istituto è distinto dal trasferimento e non comporta il venir meno dell’incardinamento del magistrato presso la sede di appartenenza.
art. 5 d.l. 117/2025, convertito dalla l. 148/2025
È richiamato nel quadro complessivo degli strumenti predisposti per gli uffici di secondo grado e per l’attuazione degli obiettivi PNRR.
art. 110 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
È richiamato per qualificare l’applicazione come temporaneo svolgimento delle funzioni presso un ufficio diverso da quello di servizio, senza mutamento dell’incardinamento.
art. 105 Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale del ruolo del CSM nella definizione delle concrete modalità attuative delle disposizioni legislative relative all’organizzazione giudiziaria e ai trasferimenti dei magistrati.
Massime di principio
- Quando una disciplina emergenziale o attuativa del PNRR prevede, per uffici diversi, strumenti distinti quali l’applicazione temporanea e il trasferimento definitivo, tali istituti devono essere interpretati in modo coordinato, alla luce degli obiettivi complessivi perseguiti dalla legge.
- È legittimo interpretare una clausola di bando relativa alla provenienza dei candidati in coerenza con le disposizioni normative e con gli atti attuativi collegati, senza che tale interpretazione costituisca introduzione ex post di una nuova causa di esclusione.
- Un trasferimento definitivo può essere precluso ai dipendenti o magistrati in servizio presso sedi individuate come destinatarie di misure straordinarie di supporto quando il trasferimento comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi organizzativi posti a fondamento di tali misure.
- La differenza tra applicazione temporanea e trasferimento definitivo rileva anche ai fini della parità di trattamento: l’ammissione all’applicazione temporanea di soggetti provenienti da una determinata sede non rende necessariamente illegittima l’esclusione degli stessi soggetti da una procedura di trasferimento, se l’applicazione non li esonera dalle funzioni presso la sede di appartenenza mentre il trasferimento determina tale esonero.
- L’interesse a ricorrere non viene meno per il solo fatto che l’interessato non abbia partecipato a una successiva procedura amministrativa, quando tale mancata partecipazione sia spiegabile con la previsione di un ulteriore diniego fondato sulle medesime ragioni e l’annullamento del primo atto sia necessario per rimuovere l’ostacolo al conseguimento del bene della vita.
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