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Sentenza

Sentenza del 17/12/2018 n. 2875 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - revocazione - refuso materiale - Equitalia Nord - Equitalia Centro - non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento sostenendo che l’indicazione di Equitalia Centro, anziché di Equitalia Nord, integrasse un errore rilevante e potesse incidere sulla validità dell’atto o sulla competenza territoriale dell’agente della riscossione. La questione è stata proposta anche come errore revocatorio. La sentenza ha però ritenuto che l’indicazione errata costituisse un mero refuso materiale, non idoneo a configurare un errore revocatorio, poiché non incideva sulla sostanza della pretesa né sulla competenza, determinata al momento della formazione e della consegna dei ruoli.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la competenza territoriale degli uffici di riscossione si cristallizza al momento della formazione dei ruoli e della loro consegna ai concessionari. Pertanto, il semplice riferimento nella cartella a Equitalia Centro invece di Equitalia Nord, ove riconducibile a un refuso materiale e non accompagnato da una concreta lesione dei diritti del contribuente, non costituisce errore revocatorio e non determina l’annullamento dell’atto.

Norme richiamate

  • Articolo 12 del d.P.R. 602/1973

    La norma disciplina la formazione dei ruoli. Ai fini della competenza dell’agente della riscossione rileva il momento in cui il ruolo viene formato.

  • Articolo 24 del d.P.R. 602/1973

    La norma disciplina la consegna dei ruoli al concessionario/agente della riscossione. La competenza territoriale si considera stabilita, o cristallizzata, in relazione alla formazione e alla consegna del ruolo.

  • Disciplina della revocazione nel processo tributario

    Un errore revocatorio deve consistere in un errore decisivo sui fatti risultante dagli atti del processo; non è sufficiente un errore meramente materiale o un refuso che non alteri la decisione, l’identificazione della pretesa o le garanzie difensive.

Massime di principio

  • Un errore meramente materiale nell’indicazione del nome dell’agente della riscossione non comporta automaticamente l’invalidità della cartella, soprattutto quando l’agente competente sia individuabile dagli altri elementi dell’atto e il contribuente non abbia subito una concreta lesione del diritto di difesa.
  • La competenza territoriale dell’agente della riscossione deve essere valutata con riferimento alla formazione e alla consegna del ruolo, non necessariamente alla denominazione riportata successivamente nella cartella.
  • La revocazione non è uno strumento per correggere qualsiasi inesattezza formale: l’errore deve essere decisivo e idoneo a incidere sul contenuto della decisione.
  • Per contestare efficacemente una cartella occorre dimostrare che l’errore di denominazione abbia prodotto un’incertezza concreta sull’identità del creditore o dell’agente competente, oppure abbia compromesso l’esercizio del diritto di difesa.

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