Sentenza n. 610/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 3323 del 2025: SENTENZA 67/2025 TRIBUNALE ASTI - ATTRIBUZIONE CARTA DOCENTE. quanto al ricorso n. 3328 del 2025: della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 475/2025 - Carta del Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario che avevano riconosciuto somme a titolo di Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Due docenti hanno proposto separati ricorsi per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi, rispettivamente, su una sentenza del Tribunale di Asti e su una sentenza del Tribunale di Cuneo, entrambe relative all'attribuzione della Carta del docente, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento delle somme liquidate. Le sentenze erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data di proposizione dei ricorsi era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione dei giudicati.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo, e li ha accolti. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto a carico dei ricorrenti l'obbligo di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: dal giorno della notificazione della sentenza al Ministero fino all'adempimento spontaneo, oppure, in caso di persistente inadempimento, fino al giorno dal quale diviene efficace la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di spese professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. I fascicoli sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 475 c.p.c.
copia attestata conforme all'originale ai fini di cui all'art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'azione di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
era infruttuosamente decorso il termine di cui all'art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche integra, insieme agli altri presupposti, la condizione per proporre l'azione di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
distrazione ex art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55
parametri di cui alla Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55
È stata utilizzata come parametro per la liquidazione delle spese, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata complessità della controversia.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in forma conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente, sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e non sia contestata l'inottemperanza dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme liquidate dal titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, conferendogli il potere di compiere gli atti necessari all'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute; essa decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del Commissario ad acta.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per ragioni organizzative, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né la distinta liquidazione delle spese.
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