Sentenza n. 11042/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 770/2025, resa all’esito del giudizio iscritto al n. R.G. 699/2024, pubblicata in data 03.06.2025, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 770/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 770/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata. La pronuncia riconosceva il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre annualità, nella misura nominale di euro 500,00 ciascuna, e condannava il Ministero a dare applicazione a tale statuizione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di ottemperanza, l'assegnazione di un termine per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dal d.l. n. 269/2003, senza che l'Amministrazione avesse eseguito la sentenza o provato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, o dalla sua comunicazione amministrativa se anteriore, assicurando il riconoscimento dei diritti e il pagamento delle somme dovute. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza assegnata al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, considerata la reiterata inerzia amministrativa in controversie seriali analoghe. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato e l'attuazione concreta delle statuizioni giudiziali.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel titolo giudiziale ottemperando.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni richiamato dal giudice per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, ritualmente notificato e l'amministrazione non abbia dato esecuzione alle statuizioni in esso contenute dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- L'amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato e non può sottrarsi all'esecuzione per ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o esigenze finanziarie; essa non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive.
- L'inerzia dell'amministrazione, non accompagnata dalla prova dell'adempimento o da una giustificazione dell'inadempimento, integra inottemperanza e legittima il giudice a ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta dell'interessato, per assicurare l'attuazione concreta del giudicato.
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