Ordinanza n. 3221/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificato a mezzo pec il 1.10.2025, con il quale -OMISSIS- è stato dichiarato non idoneo al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 29/01/2026: - della Graduatoria finale posti art.1 co. 1 lett. A pubblicata il 28.11.2025 nonché il decreto di modifica al bando e il relativo avviso pubblicato il 29.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e, con motivi aggiunti, graduatoria definitiva di merito, modifica del bando e relativo avviso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale adottato dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali nell’ambito del concorso per il reclutamento di 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva di merito approvata il 28 novembre 2025, nonché il decreto di modifica del bando e il relativo avviso. I motivi aggiunti sono stati notificati all’Amministrazione il 12 gennaio 2026 e depositati il 29 gennaio 2026. La notificazione a uno dei controinteressati, individuato nell’ultimo vincitore collocato al posto n. 712 della graduatoria, non è andata a buon fine poiché l’ufficiale notificatore non ha rinvenuto il destinatario all’indirizzo indicato, ove risultavano soltanto i civici 118/a e 118/c, nonostante le ricerche e le informazioni assunte sul posto. Il ricorrente ha quindi chiesto la rimessione in termini per errore scusabile.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito l’impugnazione del giudizio di inidoneità, della graduatoria e degli ulteriori atti impugnati. Ha ritenuto prospettabile la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a., poiché l’esito negativo della notificazione al controinteressato non risultava imputabile al notificante. Ha pertanto rimesso il ricorrente in termini per rinnovare la notificazione del ricorso a uno o più controinteressati scelti tra i nominativi presenti nella graduatoria di merito, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio dell’8 aprile 2026. Le generalità sono state oscurate per ragioni di tutela dei dati personali.
Norme richiamate
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini quando ricorrono ragioni sufficienti e l’inosservanza del termine o l’irregolare adempimento non siano imputabili alla parte; nel caso concreto è stato ritenuto applicabile alla notificazione non riuscita per l’irreperibilità del controinteressato all’indirizzo indicato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Rilevante quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rimessione in termini per errore scusabile può essere concessa quando la notificazione a un controinteressato non va a buon fine per circostanze oggettive non imputabili al notificante, purché sussistano ragioni sufficienti ai sensi dell’art. 37 c.p.a.
- In caso di rimessione in termini per la notificazione del ricorso, il giudice può assegnare alla parte un termine per rinnovare la notificazione a uno o più controinteressati individuati tra quelli risultanti dagli atti della procedura, rinviando la trattazione della causa a una successiva camera di consiglio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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