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direttiva

Direttiva 2019/177

Direttiva delegata (UE) 2019/177 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019L0177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2019/177 modifica l'allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare e precisare un'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente in determinate lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti. La Commissione giustifica l'intervento con l'assenza di alternative affidabili sul piano scientifico e tecnico e con la coerenza rispetto al regolamento REACH. Vengono fissate scadenze differenziate per categorie di apparecchiature e introdotta una nuova sottovoce 18 b)-I per applicazioni mediche di fototerapia.

Rinnovo e precisazione di un'esenzione RoHS per l'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente in specifiche lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'UE in relazione al recepimento della modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS). L'ambito sostanziale riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui alle categorie dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE, con particolare riferimento alle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti e alle lampade a scarica impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia. L'esenzione modificata opera per le categorie 1-7, 8, 9, 10 e 11 secondo le scadenze indicate; per la voce 18 b)-I è prevista l'applicazione alle categorie 5 e 8, con esclusione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV. Restano rilevanti le distinzioni tra dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di monitoraggio e controllo industriali, cui si applicano scadenze diverse.

Direttiva delegata (UE) 2019/177: modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE per l'esenzione del piombo nelle lampade a scarica

La direttiva delegata interviene sulla disciplina RoHS per adeguare al progresso scientifico e tecnico l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente in specifiche lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti. La Commissione fonda la modifica sull'assenza di alternative affidabili e sulla necessità di mantenere la continuità dell'esenzione per applicazioni in cui la sostituzione risulta ancora impraticabile.

Contesto normativo e finalità

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II, salvo le applicazioni esentate dall'allegato III. La direttiva delegata 2019/177 opera dunque su un'esenzione già esistente, aggiornata alla luce della valutazione tecnica e delle richieste di rinnovo presentate alla Commissione.

I considerando richiamano inoltre la coerenza dell'esenzione con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sottolineando che il mantenimento temporaneo dell'uso del piombo non compromette il livello di tutela ambientale e sanitaria garantito da tale regolamento.

Ambito materiale dell'esenzione

L'esenzione riguarda il piombo come attivatore della polvere fluorescente, fino all'1 % di piombo in peso, in lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb). La Commissione spiega che tale sostanza è necessaria per attivare il fosfosilicato di bario e per convertire la radiazione a 254 nm in radiazione UV utile tra 290 nm e 400 nm.

L'uso è particolarmente rilevante per:

  • lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti;
  • alcune applicazioni mediche;
  • lampade per fototerapia impiegate in apparecchiature mediche.

Rinnovo dell'esenzione per le lampade abbronzanti: voce 18 b)

L'allegato sostituisce la voce 18 b) dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione viene rinnovata per le lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP.

Le date di scadenza sono differenziate in funzione della categoria di apparecchiature di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE:

  • 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, ad eccezione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.

La Commissione giustifica il rinnovo con il fatto che non esistono sul mercato alternative affidabili e che il periodo concesso non dovrebbe incidere negativamente sull'innovazione.

Nuova esenzione per le applicazioni mediche di fototerapia: voce 18 b)-I

La direttiva introduce una nuova sottovoce 18 b)-I, motivata anche dalla domanda n. 2015-3 e dalla constatazione che una lampada destinata all'uso medico può essere installata meccanicamente anche in un apparecchio per abbronzatura, e viceversa. Per evitare incoerenze regolatorie, la Commissione accorpa la valutazione nell'ambito della voce 18 b).

La nuova sottovoce concerne il piombo come attivatore della polvere fluorescente in lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP, impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia.

Caratteristiche principali:

  • si applica alle categorie 5 e 8;
  • non si applica alle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE;
  • scade il 21 luglio 2021.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L'articolo 2 stabilisce il termine di recepimento: gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 29 febbraio 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1º marzo 2020.

Sono previsti ulteriori obblighi formali:

  • informare immediatamente la Commissione delle misure di recepimento;
  • inserire negli atti nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarli di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 4, i destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per i soggetti che producono o commercializzano apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate dalla direttiva RoHS, la modifica conferma la possibilità di impiegare il piombo entro il limite massimo dell'1 % in peso nelle ipotesi espressamente esentate e fino alle scadenze stabilite. Per i professionisti, il dato centrale è la gestione differenziata delle scadenze in funzione della categoria di prodotto e della specifica destinazione d'uso, con particolare attenzione alla distinzione tra applicazioni abbronzanti, mediche di fototerapia, dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di monitoraggio e controllo industriali.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III della direttiva RoHS secondo quanto previsto nell'allegato della direttiva delegata, con sostituzione della voce 18 b) e introduzione della nuova voce 18 b)-I.

Rinnovo dell'esenzione per le lampade abbronzanti

La voce 18 b) conferma l'esenzione per il piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb). Le scadenze sono differenziate: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.

Nuova sottovoce 18 b)-I per applicazioni mediche di fototerapia

Viene introdotta la sottovoce 18 b)-I per il piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia. L'esenzione si applica alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV, e scade il 21 luglio 2021.

Motivazione dell'esenzione e assenza di alternative

I considerando evidenziano che il piombo è necessario per l'attivazione del fosfosilicato di bario e per la conversione della radiazione UV a 254 nm nella radiazione desiderata tra 290 nm e 400 nm. La Commissione rileva che non esistono attualmente alternative affidabili, che la sostituzione è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico e che l'esenzione non indebolisce la tutela ambientale e sanitaria offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Recepimento e applicazione nazionale

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 29 febbraio 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1º marzo 2020. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione, includere un riferimento alla direttiva negli atti di recepimento e comunicare il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieapparecchiature elettriche ed elettronichesostanze pericoloseambientesalute

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