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Sentenza

Sentenza n. 690/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, sezione Lavoro n. 389/2025, pubblicata in data 1/04/2025.

Giustizia amministrativa202501817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, n. 389/2025, relativa all'accredito del bonus Carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, n. 389/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio il Ministero ha rappresentato che, lo stesso giorno della notificazione del ricorso, Sogei S.p.A., gestore della procedura di erogazione della Carta del docente, aveva accreditato nel borsellino elettronico l'importo riconosciuto dalla sentenza. Il ricorrente ha riconosciuto l'intervenuto pagamento, insistendo soltanto per la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accredito intervenuto dopo la proposizione del ricorso aveva determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Le spese sono state compensate, considerando che il pagamento era intervenuto lo stesso giorno della notificazione del ricorso e che l'attività difensiva era stata limitata. È stata disposta la restituzione del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La piena soddisfazione della pretesa sostanziale intervenuta nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'intervenuta esecuzione integrale del giudicato e la conseguente piena soddisfazione della pretesa sostanziale determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anche quando l'adempimento avvenga dopo la proposizione del ricorso.
  • La compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può essere disposta quando l'amministrazione adempie lo stesso giorno della notificazione del ricorso e l'attività difensiva svolta risulta limitata; resta ferma la restituzione del contributo unificato, se versato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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