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Sentenza

Sentenza del 09/12/2016 n. 442 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Avviso di accertamento - Omesso versamento Iva su acquisto di autoveicoli ad un prezzo inferiore da fornitori residenti in altri Paesi U.E. con successiva vendita in Italia - Solidarietà del versamento Iva tra cedente e cessionario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’accertamento è risultato fondato: il concessionario è stato ritenuto obbligato in solido con il cedente al pagamento dell’IVA relativa alle autovetture. Il fatto che il trasferimento dei veicoli non fosse direttamente connesso al mancato pagamento dell’imposta non ha escluso la responsabilità solidale, poiché non è stata dimostrata una giustificazione oggettiva o normativa del prezzo inferiore.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’acquisto di autovetture da fornitori residenti in altri Paesi dell’Unione europea a un prezzo inferiore rispetto al valore normale, seguito dalla vendita in Italia. Ai sensi dell’art. 60-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, il cessionario può essere obbligato in solido con il cedente per l’IVA non versata, salvo che dimostri che il prezzo ridotto era giustificato da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili oppure da specifiche disposizioni di legge. Nel caso descritto, il concessionario non ha fornito tale prova.

Norme richiamate

  • Art. 60-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Il cessionario è obbligato solidalmente con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione di beni individuati da apposito decreto, salvo che dimostri che il prezzo inferiore è stato determinato da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge.

    La norma introduce una responsabilità solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente quando i beni sono acquistati a un prezzo anormalmente basso. Il cessionario può liberarsi dall’obbligazione solo fornendo una prova concreta e documentata delle ragioni oggettive o normative che giustificano il prezzo.

Massime di principio

  • In presenza di acquisti intracomunitari a prezzi significativamente inferiori al valore normale, il cessionario deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare le ragioni economiche, commerciali o legali dello sconto.
  • La mera estraneità del cessionario al mancato versamento dell’IVA da parte del cedente non è sufficiente a escludere la responsabilità solidale prevista dall’art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972.
  • La responsabilità solidale può operare anche quando non sia provato che il trasferimento dei beni fosse direttamente finalizzato all’evasione o collegato al mancato pagamento dell’imposta.
  • Per evitare l’addebito, non basta allegare genericamente condizioni di mercato o prassi commerciali: occorre dimostrare con elementi oggettivi e verificabili perché il prezzo fosse inferiore.
  • La verifica preventiva dell’affidabilità del fornitore, della congruità dei prezzi e della documentazione relativa alla formazione del prezzo è essenziale per ridurre il rischio fiscale del cessionario.

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