Sentenza del 09/12/2016 n. 442 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Avviso di accertamento - Omesso versamento Iva su acquisto di autoveicoli ad un prezzo inferiore da fornitori residenti in altri Paesi U.E. con successiva vendita in Italia - Solidarietà del versamento Iva tra cedente e cessionario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento è risultato fondato: il concessionario è stato ritenuto obbligato in solido con il cedente al pagamento dell’IVA relativa alle autovetture. Il fatto che il trasferimento dei veicoli non fosse direttamente connesso al mancato pagamento dell’imposta non ha escluso la responsabilità solidale, poiché non è stata dimostrata una giustificazione oggettiva o normativa del prezzo inferiore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’acquisto di autovetture da fornitori residenti in altri Paesi dell’Unione europea a un prezzo inferiore rispetto al valore normale, seguito dalla vendita in Italia. Ai sensi dell’art. 60-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, il cessionario può essere obbligato in solido con il cedente per l’IVA non versata, salvo che dimostri che il prezzo ridotto era giustificato da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili oppure da specifiche disposizioni di legge. Nel caso descritto, il concessionario non ha fornito tale prova.
Norme richiamate
Art. 60-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Il cessionario è obbligato solidalmente con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione di beni individuati da apposito decreto, salvo che dimostri che il prezzo inferiore è stato determinato da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge.
La norma introduce una responsabilità solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente quando i beni sono acquistati a un prezzo anormalmente basso. Il cessionario può liberarsi dall’obbligazione solo fornendo una prova concreta e documentata delle ragioni oggettive o normative che giustificano il prezzo.
Massime di principio
- In presenza di acquisti intracomunitari a prezzi significativamente inferiori al valore normale, il cessionario deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare le ragioni economiche, commerciali o legali dello sconto.
- La mera estraneità del cessionario al mancato versamento dell’IVA da parte del cedente non è sufficiente a escludere la responsabilità solidale prevista dall’art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972.
- La responsabilità solidale può operare anche quando non sia provato che il trasferimento dei beni fosse direttamente finalizzato all’evasione o collegato al mancato pagamento dell’imposta.
- Per evitare l’addebito, non basta allegare genericamente condizioni di mercato o prassi commerciali: occorre dimostrare con elementi oggettivi e verificabili perché il prezzo fosse inferiore.
- La verifica preventiva dell’affidabilità del fornitore, della congruità dei prezzi e della documentazione relativa alla formazione del prezzo è essenziale per ridurre il rischio fiscale del cessionario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 dic 2016Sentenza del 09/12/2016 n. 329 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 9 dic 2016Sentenza del 09/12/2016 n. 1480 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 9 dic 2016Sentenza del 09/12/2016 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 9 dic 2016Sentenza del 09/12/2016 n. 363 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 9 dic 2016Sentenza del 09/12/2016 n. 440 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 9 dic 2016Sentenza del 09/12/2016 n. 441 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →