Sentenza del 09/12/2016 n. 441 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cessione di contratto - Cessione di contratto di permuta - Base imponibile - Prestazioni da eseguire
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro in caso di cessione di un contratto. In particolare, il contratto ceduto era una permuta nella quale la cessione di un bene era prevista in cambio di prestazioni di servizi. Occorreva stabilire se la base imponibile dovesse comprendere, oltre al corrispettivo pagato per la cessione del contratto, anche il valore delle prestazioni oggetto della controprestazione e ancora da eseguire.
La decisione
La base imponibile della cessione di contratto è determinata sommando il corrispettivo della cessione al valore delle prestazioni ancora da eseguire. Nel caso di una permuta avente a oggetto la cessione di un bene in cambio di prestazioni di servizi, rileva quindi anche il valore della controprestazione non ancora eseguita. Il testo fornito non contiene ulteriori indicazioni sul procedimento, sulle parti o sull'eventuale dispositivo specifico della sentenza.
Norme richiamate
Normativa sull'imposta di registro relativa alla cessione di contratto
La base imponibile non si limita al prezzo della cessione del contratto, ma comprende anche il valore delle prestazioni ancora da eseguire previste dal contratto ceduto.
Massime di principio
- Nel calcolo dell'imposta di registro sulla cessione di un contratto occorre considerare sia il corrispettivo pattuito per la cessione sia il valore economico delle prestazioni contrattuali ancora ineseguite.
- Quando il contratto ceduto è una permuta, la base imponibile deve includere il valore della controprestazione ancora da eseguire, anche se consiste in prestazioni di servizi anziché in un bene o in una somma di denaro.
- Ai fini fiscali rileva il valore complessivo dell'operazione trasferita e non soltanto l'importo formalmente indicato come prezzo della cessione.
- In situazioni analoghe è necessario verificare il contenuto concreto del contratto ceduto, individuare le prestazioni ancora pendenti e determinarne il valore economico secondo i criteri applicabili all'imposta di registro.
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