Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/12/2016 n. 1480 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Esportazione di merce - Prova con documentazione bancaria - Assenza di documento doganale - Non è sufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero dell'IVA relativa a operazioni qualificate come cessioni all'esportazione. In appello l'Agenzia contestava esclusivamente l'annullamento del recupero riferito alla fattura n. xcx del 15.10.2007, sostenendo che la società non avesse dimostrato, con documentazione doganale riferita a quella specifica fattura e alle relative merci, l'effettiva uscita dei beni dal territorio italiano. La contribuente aveva prodotto documentazione bancaria attestante il pagamento da parte del cliente estero e documenti doganali non specificamente riconducibili alla fattura contestata.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate limitatamente alla fattura n. xcx/07 e ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso della società per la parte relativa al recupero dell'IVA su tale fattura. Ha ritenuto insufficiente la documentazione bancaria, in quanto proveniente da un soggetto privato, e ha rilevato l'assenza di un documento doganale riferibile alla specifica fattura e alle merci indicate. È stata invece confermata nel resto la sentenza di primo grado: le altre statuizioni, comprese quelle relative alle ulteriori fatture, erano ormai definitive o non contestate in appello. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972

    L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento (...) o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo.

    Per applicare il regime di non imponibilità IVA alle cessioni all'esportazione occorre provare l'uscita dei beni mediante documentazione doganale o altra attestazione doganale prevista dalla norma. La semplice prova del pagamento da parte del cliente estero non dimostra, da sola, l'effettiva esportazione.

  • Art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978 n. 627

    È richiamato dalla disciplina dell'art. 8 del D.P.R. 633/1972 con riferimento alla bolla di accompagnamento quale possibile documento oggetto di vidimazione doganale.

  • Art. 21, quarto comma, secondo periodo, D.P.R. 633/1972

    È richiamato quale riferimento al documento di trasporto, quando la bolla di accompagnamento non sia prescritta, sul quale può risultare la vidimazione doganale.

  • Artt. 792, 793 e 795 del Regolamento CEE 2 luglio 1993 n. 2454

    Sono richiamati in relazione alla prova dell'uscita delle merci tramite l'esemplare 3 del DAU, munito del timbro e del visto dell'ufficio doganale di uscita, per le dichiarazioni effettuate tramite Documento Unico Amministrativo.

  • Cassazione civile, sentenza n. 16971 dell'11 agosto 2016

    Ai fini dell'esenzione dall'IVA (...) la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, in assenza della quale (...) non può valersi di documenti alternativi.

    La prova ordinaria dell'esportazione è quella doganale; in assenza della prescritta attestazione, il cedente non può normalmente sostituirla con documenti privati alternativi.

  • Cassazione civile, sentenza n. 3193 del 18 febbraio 2015

    In assenza di tale documentazione (...) la prova può essere fornita con ogni mezzo che abbia il requisito della certezza ed incontrovertibilità (...) mentre sono inidonei documenti di origine privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento.

    In situazioni eccezionali, quando il documento doganale non sia nella disponibilità dell'esportatore, sono ammissibili prove alternative solo se certe, oggettive e incontrovertibili, come attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione. Non sono sufficienti fatture, pagamenti bancari o altri documenti meramente privati.

Massime di principio

  • Per beneficiare della non imponibilità IVA su una cessione all'esportazione, l'impresa deve conservare una prova doganale ufficiale collegata in modo puntuale alla specifica fattura, alle merci, ai quantitativi e alla spedizione.
  • La documentazione bancaria dimostra il pagamento o la relazione commerciale, ma non prova necessariamente che i beni siano usciti dal territorio dell'Unione europea; pertanto, da sola, non è sufficiente.
  • Un documento doganale relativo ad altre fatture o con dati incompatibili, come peso o descrizione delle merci non coincidenti, non può essere utilizzato per dimostrare l'esportazione della fattura contestata.
  • Le prove alternative alla documentazione doganale sono ammesse solo in casi particolari e devono provenire, o comunque essere corroborate, da fonti pubbliche e avere carattere certo e incontrovertibile.
  • In caso di più fatture o annualità, il giudice valuta la prova per ciascuna operazione: la documentazione valida per alcune esportazioni non dimostra automaticamente le altre.
  • Se una parte della sentenza non viene contestata in appello, le relative statuizioni possono passare in giudicato e non essere più riesaminate.
  • La decisione è stata solo parzialmente favorevole all'amministrazione: l'Agenzia ha vinto sulla fattura xcx/07, mentre il resto della decisione di primo grado è rimasto confermato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.