Sentenza del 09/12/2016 n. 363 - Comm. Trib. Prov. Lecco
ACCERTAMENTO - Documentazione acquisita con rogatoria internazionale - Clausola di inutilizzabilità ai fini fiscali - Violazione clausola - Fondamento verifica - Motivazione accertamento - Legittimità rettifica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento perché i costi ritenuti indeducibili e le vendite asseritamente non fatturate erano stati individuati attraverso documentazione bancaria trasmessa dalle autorità svizzere nell'ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. La Procura svizzera aveva espressamente previsto l'inutilizzabilità delle informazioni per finalità fiscali, in conformità ai trattati applicabili e alla legge svizzera sull'assistenza internazionale in materia penale. Nonostante tale clausola, la documentazione era stata utilizzata per fondare la verifica fiscale e l'emissione dell'avviso.
La decisione
La rettifica fiscale è stata ritenuta illegittima. La violazione della clausola di esclusione apposta alla rogatoria internazionale comporta l'inutilizzabilità, ai fini fiscali, delle informazioni acquisite mediante tale procedura. Tale inutilizzabilità opera anche se la Procura italiana avesse eventualmente autorizzato l'utilizzo della documentazione. Di conseguenza, l'avviso di accertamento, fondato su informazioni inutilizzabili, non può essere legittimamente mantenuto.
Norme richiamate
Legge svizzera sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981
La documentazione è stata trasmessa con clausola di inutilizzabilità ai fini fiscali.
Le informazioni acquisite mediante assistenza giudiziaria internazionale devono essere utilizzate nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni stabilite dall'autorità dello Stato richiesto. La violazione della clausola che ne esclude l'impiego fiscale determina l'inutilizzabilità delle informazioni nel procedimento tributario.
Trattati e convenzioni applicabili in materia di assistenza giudiziaria internazionale
La trasmissione è avvenuta conformemente ai trattati e alle convenzioni applicabili.
Le condizioni poste dallo Stato che fornisce l'assistenza, inclusa la limitazione dell'uso delle informazioni a determinati fini, sono vincolanti per lo Stato richiedente.
Massime di principio
- La documentazione ottenuta tramite rogatoria internazionale può essere utilizzata solo per gli scopi espressamente consentiti dall'autorità straniera e dagli accordi applicabili.
- Una clausola che vieta l'uso fiscale delle informazioni acquisite in sede penale rende tali informazioni inutilizzabili nell'accertamento tributario.
- L'eventuale autorizzazione dell'autorità italiana non può superare o neutralizzare le limitazioni stabilite dallo Stato estero che ha trasmesso la documentazione.
- Se l'accertamento si fonda in modo essenziale su prove inutilizzabili, l'avviso può essere annullato; l'Amministrazione dovrebbe dimostrare l'esistenza di elementi autonomi e legittimamente acquisiti per sostenere la pretesa fiscale.
- In situazioni analoghe è necessario verificare il contenuto della rogatoria, le condizioni di trasmissione, la normativa convenzionale applicabile e l'effettivo ruolo della documentazione nell'iter motivazionale dell'accertamento.
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