Sentenza del 09/12/2016 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: Impianti di risalita. Classificazione catastale in cat. D/8. Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la classificazione catastale degli impianti di risalita e delle strutture accessorie destinate al ricovero di attrezzi e mezzi utilizzati per il loro funzionamento. Il principio esposto ritiene illegittima l'attribuzione alla categoria catastale D/8 quando tali beni sono oggettivamente e funzionalmente destinati al trasporto mediante impianti di risalita. La classificazione deve invece riferirsi alla categoria E/1, prevista per le stazioni destinate a servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei, salvo che si tratti di immobili o porzioni di immobili con autonoma funzione commerciale e autonoma capacità reddituale.
La decisione
Gli impianti di risalita e le strutture accessorie funzionali esclusivamente al trasporto devono essere classificati nella categoria catastale E/1. La categoria D/8 è applicabile soltanto agli immobili, o alle porzioni immobiliari, destinati a uso commerciale che presentino autonomia funzionale e reddituale rispetto all'impianto di trasporto. Il testo non indica gli estremi della decisione, né il concreto esito processuale nei confronti delle parti.
Norme richiamate
Art. 8 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
La norma è richiamata come fondamento della classificazione catastale secondo le caratteristiche oggettive e la destinazione funzionale dell'immobile.
Art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286
La disposizione conferma la distinzione tra immobili destinati a servizi di trasporto, da ricondurre alla categoria E/1, e immobili con destinazione commerciale autonoma, classificabili in D/8.
Massime di principio
- La categoria catastale deve essere individuata principalmente sulla base della destinazione funzionale oggettiva dell'immobile, non della mera presenza di attività economiche o della forma organizzativa del gestore.
- Gli impianti e i locali accessori indispensabili al funzionamento di un servizio di trasporto sono normalmente riconducibili alla categoria E/1 quando non hanno una propria autonomia commerciale.
- La categoria D/8 è appropriata solo se l'immobile o la porzione immobiliare svolge una funzione commerciale indipendente e produce reddito autonomo rispetto al servizio di trasporto.
- Per contestare una classificazione catastale occorre verificare concretamente l'autonomia funzionale e reddituale delle singole unità immobiliari, distinguendo le strutture essenziali al trasporto dagli eventuali locali commerciali separati.
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