Sentenza n. 917/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento per quanto al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 2 ottobre 2025: - dei verbali di gara del 6 e 7 agosto 2025; - della nota prot. n. 60171 del 7 agosto 2025 con la quale è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti del Consorzio Energos; - del provvedimento di aggiudicazione definitiva disposto con determina n. 1549 dell’8 agosto 2025; - di ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale; per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato; per il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, dichiarando sin d’ora la disponibilità a subentrare nel contratto stipulato; per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della mancata aggiudicazione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 13 ottobre 2025: - del provvedimento dell’ASP di Ragusa prot.n. 71733 del 30 settembre 2025 con il quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela dell’11 settembre 2025; - di ogni atto di ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale; per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato; per il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, dichiarando sin d’ora la disponibilità a subentrare nel contratto eventualmente stipulato; per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della mancata aggiudicazione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante; quanto al ricorso incidentale depositato da Consorzio Stabile Energos in data 30 ottobre 2025, per l’annullamento: - di tutti gli atti di gara sino ad oggi adottati, il provvedimento di ammissione di controparte alla gara, la graduatoria concorsuale, tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate, nonché ogni altro atto e provvedimento della procedura (ancorché non conosciuto) nella misura in cui a mezzo degli stessi l’Amministrazione ha ammesso l’offerta avversaria alla procedura e non ha disposto l’esclusione del RTI MGM Costruzioni dal prosieguo della gara; quanto al ricorso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. depositato da M.G.M. Costruzioni S.r.l. in data 5 novembre 2025: avverso il provvedimento di differimento dell’accesso dell’ASP Ragusa, prot. 74781 del 9 ottobre 2025, recante rilascio parziale della documentazione richiesta e posticipazione dell’ostensione della documentazione attestante la verifica del possesso dei requisiti di esecuzione in capo al Consorzio Energos “prima dell’avvio dei lavori”; per la declaratoria di illegittimità del differimento e del rigetto; nonché per l’accertamento del diritto di MGM Costruzioni s.r.l. di ottenere immediato accesso e rilascio di copia di tutti i documenti relativi alla verifica dei requisiti di esecuzione in capo all’ATI aggiudicataria e per la condanna dell’Amministrazione resistente di esibire e depositare la suddetta documentazione; in subordine, ove non esista alcuna documentazione, di ottenere l’attestazione della mancata verifica dei requisiti di esecuzione in capo all’aggiudicataria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta per lavori di miglioramento sismico di un presidio ospedaliero, atti di gara connessi e diniego di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocatasi al terzo posto in una gara sopra soglia per lavori di miglioramento sismico, ha impugnato gli atti di gara, l’aggiudicazione alla prima classificata, il diniego di autotutela e, con domanda accessoria, il differimento dell’accesso alla documentazione relativa alla verifica dei requisiti di esecuzione dell’aggiudicataria. Ha dedotto, nei confronti della prima classificata, la carenza dell’iscrizione camerale coerente con le lavorazioni OG1/OG11; l’illegittimità del soccorso istruttorio relativo al CCNL applicato, che avrebbe consentito una modifica sostanziale dell’offerta; l’omessa o incompleta verifica dei requisiti prima dell’aggiudicazione; la carenza dei requisiti di esecuzione, la violazione del termine dilatorio per la stipulazione e l’omessa verifica di anomalia. Nei confronti della seconda classificata ha dedotto la falsità della dichiarazione relativa alla domanda di iscrizione alla white list, dichiarazioni contraddittorie sui requisiti fiscali e l’anomalia dell’offerta, caratterizzata da un ribasso del 42,01%. Ha inoltre contestato il diniego di autotutela per illegittimità derivata, difetto di istruttoria e motivazione. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro l’ammissione della ricorrente, deducendo un forte ribasso del costo della manodopera.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l’interesse della terza classificata sussista solo se siano fondate sia le censure contro la prima sia quelle contro la seconda classificata, salvo che i vizi dedotti siano idonei a travolgere l’intera procedura. Ha quindi esaminato preliminarmente le censure contro la seconda classificata. La censura sulla white list è stata respinta: la mandante aveva presentato una domanda via PEC il 4 agosto 2025, aveva successivamente utilizzato il portale indicato dalla Prefettura e risultava iscritta all’Anagrafe antimafia degli esecutori; tale iscrizione è stata ritenuta funzionalmente equivalente alla white list, senza falsità o comportamento gravemente colpevole. È stata respinta anche la censura sulle dichiarazioni fiscali e sui precedenti provvedimenti di esclusione. Il giudice ha precisato che, nel sistema del d.lgs. 36/2023, la falsa dichiarazione rilevante ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale non opera automaticamente, ma richiede una valutazione discrezionale della sua concreta idoneità a incidere sulla gara. Nel caso concreto, la pendenza tributaria era stata dichiarata nel modello integrativo con gli elementi richiesti dalla disciplina applicabile; l’omessa indicazione dell’importo non aveva carattere decettivo. Quanto al precedente provvedimento di esclusione, la dichiarazione non era falsa perché riguardava la condotta contestata e la sua impugnazione, non necessariamente l’esito della fase cautelare. È stata inoltre ritenuta infondata la censura di anomalia dell’offerta della seconda classificata. I calcoli della ricorrente, fondati su costi dei materiali, spese generali e costo del lavoro, non erano sufficientemente analitici, non indicavano adeguatamente le fonti dei prezzi e non offrivano una specifica analisi del mercato. La mera entità del ribasso, in presenza di numerose offerte con ribassi analoghi, non dimostrava l’anomalia né imponeva l’attivazione della verifica. Non essendo state dimostrate ragioni evidenti di esclusione o di anomalia della seconda classificata, le censure contro l’aggiudicataria sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: il loro eventuale accoglimento avrebbe favorito la seconda classificata e non la ricorrente. Per la stessa ragione è stata dichiarata improcedibile l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., essendo venuta meno la necessaria strumentalità rispetto all’utilità perseguita. Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina la procedura aperta sopra soglia utilizzata per l’affidamento dei lavori.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai requisiti di partecipazione e alla coerenza dell’attività dell’operatore economico con l’oggetto dell’appalto.
artt. 10, 11, 91, 101 e 108 d.lgs. 36/2023
Richiamati in relazione al CCNL applicabile, al soccorso istruttorio e agli effetti della regolarizzazione documentale nella gara.
art. 95 d.lgs. 36/2023
La dichiarazione relativa a violazioni fiscali non definitivamente accertate e la loro rilevanza ai fini dell’esclusione richiedono una valutazione concreta; la falsità non determina automaticamente l’esclusione.
art. 96 d.lgs. 36/2023
Richiamato con l’art. 95 in materia di cause di esclusione e dichiarazioni del concorrente.
art. 98 d.lgs. 36/2023
La rilevanza delle dichiarazioni relative a gravi illeciti professionali è collegata alla loro concreta idoneità a influenzare la stazione appaltante; la rappresentazione richiesta riguarda la condotta e la sua contestazione.
art. 99 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla verifica del possesso dei requisiti.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina la verifica dell’anomalia dell’offerta; il giudice non può sostituirsi alla stazione appaltante in poteri non ancora esercitati e può sindacare soltanto profili evidenti di inattendibilità.
art. 18 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione al termine dilatorio per la stipulazione del contratto, censura non esaminata per improcedibilità.
art. 1, commi 52-53, l. 190/2012
Disciplina l’iscrizione nelle white list; nel caso concreto è stata ritenuta funzionalmente equivalente l’iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori.
art. 30, comma 6, d.l. 189/2016
Prevede l’Anagrafe antimafia degli esecutori, la cui iscrizione è stata ritenuta equivalente, ai fini considerati, alla white list.
Allegato II.10 d.lgs. 36/2023
Individua gli elementi e le soglie rilevanti per la qualificazione delle violazioni fiscali come gravi; non impone la specifica indicazione dell’importo nella dichiarazione resa in gara.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, applicata alle censure contro l’aggiudicataria e all’istanza di accesso.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina la proposizione della domanda di accesso nel giudizio; l’istanza è stata dichiarata improcedibile per mancanza di strumentalità rispetto all’utilità conseguibile.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- La terza classificata in una gara pubblica ha interesse all’impugnazione quando risultino fondate sia le censure contro l’aggiudicataria sia quelle contro la seconda classificata, salvo che i vizi dedotti siano di portata generale e possano travolgere l’intera procedura.
- Quando la stazione appaltante non ha ancora esercitato il potere di verifica dell’anomalia o di valutazione dei requisiti morali della seconda classificata, la terza classificata deve allegare profili evidenti, specifici e concretamente idonei a dimostrare l’inaffidabilità dell’offerta o la rilevanza della dichiarazione; non è sufficiente prospettare una mera possibilità di esclusione.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nell’esercizio di poteri discrezionali non ancora esercitati; il sindacato sulla mancata attivazione della verifica di anomalia resta esterno e richiede elementi analitici, attendibili e riferiti a fonti verificabili.
- Nel sistema del d.lgs. 36/2023, le dichiarazioni non veritiere o reticenti relative a gravi illeciti professionali non determinano automaticamente l’esclusione, ma devono essere valutate quanto alla loro concreta idoneità a influenzare la decisione della stazione appaltante e a incidere sull’affidabilità dell’operatore.
- L’iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista per gli operatori impegnati nella ricostruzione post-sisma può integrare, per equivalenza funzionale, il requisito sostanziale collegato alla white list, quando la condotta dell’operatore dimostri l’effettivo assolvimento della funzione di prevenzione antimafia.
- Le censure contro l’aggiudicataria diventano improcedibili quando il loro eventuale accoglimento produrrebbe un’utilità diretta soltanto per la seconda classificata, senza consentire alla terza classificata di conseguire l’aggiudicazione o un concreto vantaggio strumentale.
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