Sentenza n. 183/2026 - Bari, Sezione 3
per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del non conosciuto provvedimento del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) di riconoscimento al ricorrente dell'encomio solenne anziché della promozione per meriti straordinari, non notificato e annotato nel foglio matricolare con decorrenza 17.2.2025; - di tutti gli atti presupposti e richiamati nel rapporto informativo del 7.2.2025 prot. n. 1239/43-3 (depositato nel giudizio di ottemperanza R.G. n. 78/2023 in data 5.3.2025 - doc. n. 2), tra cui il non conosciuto parere favorevole all'encomio solenne del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri, la non conosciuta lettera del CUFA del 20.7.2021 di proposta di riconoscimento dell'encomio solenne, la nota del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri del 12.12.2024, la nota del CUFA del 3.2.2025, le segnalazioni per il riconoscimento dell'encomio solenne della Regione Carabinieri Forestale Puglia Prot. n. 10748 del 26.11.2020, del Raggruppamento Parchi prot. n. 92/2-7 del 12.1.2021, del Comando Carabinieri Tutela Forestale nr. 64/88 del 14.1.2021, del Comando Carabinieri per la tutela della Biodiversità e dei Parchi prot. n. 78/97-4 del 21.1.2021; - ove necessario del rapporto informativo prot. n. 1239/43-3 del 7.2.2025 dell'Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; e per l'accertamento del diritto - del ricorrente alla rivalutazione della proposta di promozione per meriti straordinari formulata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28.3.11, con decorrenza del riconoscimento dal 18.12.2013; e per la dichiarazione di illegittimità, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a., - del silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti formulata da parte ricorrente in data 17.4.2025 e rimasta priva di riscontro Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25.6.2025: per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento - del provvedimento del 17.2.2025 a firma del Comandante dell'Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) di riconoscimento al ricorrente dell'encomio solenne anziché della promozione per meriti straordinari, non notificato e annotato nel foglio matricolare con decorrenza 17.2.2025; - di tutti gli atti presupposti e richiamati nel rapporto informativo del 7.2.2025 prot. n. 1239/43-3 (depositato nel giudizio di ottemperanza R.G. n. 78/2023 in data 5.3.2025 - doc. n. 2), tra cui il parere favorevole all'encomio solenne del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri prot. n. 1239/43-2 dell'8 febbraio 2025, la lettera del CUFA del 20.7.2021 di proposta di riconoscimento dell'encomio solenne, la nota del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri del 12.12.2024, la nota del CUFA del 3.2.2025, le segnalazioni per il riconoscimento dell'encomio solenne della Regione Carabinieri Forestale Puglia Prot. n. 10748 del 26.11.2020, del Raggruppamento Parchi prot. n. 92/2-7 del 12.1.2021, del Comando Carabinieri Tutela Forestale nr. 64/88 del 14.1.2021, del Comando Carabinieri per la tutela della Biodiversità e dei Parchi prot. n. 78/97-4 del 21.1.2021; - ove necessario del rapporto informativo prot. n. 1239/43-3 del 7.2.2025 - dell'Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; e per l'accertamento del diritto - del ricorrente alla rivalutazione della proposta di promozione per meriti straordinari formulata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28.3.11, con decorrenza del riconoscimento dal 18.12.2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del 17 febbraio 2025 che ha confermato il riconoscimento dell'encomio solenne anziché della promozione per meriti straordinari, senza retrodatazione degli effetti
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, il provvedimento con cui l'Amministrazione, in esecuzione di precedenti pronunce del TAR, ha riconosciuto nuovamente l'encomio solenne invece della promozione per meriti straordinari. Ha dedotto la nullità degli atti per elusione del giudicato, sostenendo che la precedente sentenza di merito e la successiva pronuncia resa in sede di ottemperanza imponessero la rivalutazione della proposta di promozione con esito vincolato al riconoscimento della promozione e con decorrenza retroattiva. Ha inoltre contestato gli atti istruttori e, nel ricorso introduttivo, il silenzio sull'istanza di accesso agli atti. L'Amministrazione ha sostenuto di avere correttamente riattivato il procedimento, acquisito i pareri degli organi competenti, comparato casi analoghi ed esaminato l'esito penale sopravvenuto dell'attività investigativa, pervenendo motivatamente alla conferma dell'encomio solenne.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di nullità soltanto in parte. Ha escluso che il giudicato imponesse direttamente il riconoscimento della promozione per meriti straordinari: l'espressione contenuta nella precedente sentenza, secondo cui gli elementi istruttori avrebbero dovuto condurre verso un risultato coerente con il riconoscimento della promozione, non costituiva un ordine tassativo di risultato. Una diversa lettura avrebbe violato il divieto, previsto dall'art. 34, comma 2, c.p.a., di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, sostituendo il giudice all'Amministrazione nell'esercizio di una discrezionalità mista, anche tecnica, relativa alla graduazione delle ricompense. Il giudice ha ritenuto legittima la riedizione del potere, poiché l'Amministrazione ha riavviato effettivamente l'istruttoria, coinvolto gli organi competenti dell'Arma, comparato casi analoghi ed esaminato le sopravvenienze, concludendo con una motivazione articolata e coerente per la conferma dell'encomio solenne. Ha altresì ritenuto corretto l'impiego delle strutture ordinamentali dell'Arma, subentrata al Corpo Forestale dello Stato, senza necessità di ricostituire organi ormai estinti o applicare pedissequamente il previgente ordinamento. È stata invece ravvisata elusione del giudicato quanto alla dimensione temporale dell'esecuzione: il principio dell'"ora per allora" imponeva la retrodatazione degli effetti della rivalutazione, anche se conclusasi con il diverso riconoscimento dell'encomio solenne. Sono stati pertanto dichiarati nulli gli atti nella parte in cui non avevano retrodatato il riconoscimento al 18 dicembre 2013, ordinando l'annotazione retroattiva nello stato matricolare e il riconoscimento dei diritti conseguenti al tempo figurativo decorso. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La controversia è stata decisa nell'ambito del giudizio di ottemperanza, avente a oggetto la conformità dell'attività amministrativa alle precedenti pronunce del giudice amministrativo.
art. 18 d.lgs. 177/2016
La successione dell'Arma dei Carabinieri nei rapporti giuridici del Corpo Forestale dello Stato giustifica l'utilizzo delle strutture e delle procedure dell'Arma nella riedizione del potere.
art. 31, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il riferimento alla seconda parte della disposizione è utilizzato per escludere che la precedente pronuncia avesse già attribuito direttamente il bene della vita, con risultato vincolato, prima dell'esercizio concreto del potere amministrativo.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati né predeterminare l'esito di una discrezionalità non ancora consumata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la nullità per elusione del giudicato richiede un contrasto frontale tra l'atto amministrativo successivo e il comando giudiziale; non ogni esito sfavorevole al privato integra elusione del giudicato.
- Quando il giudicato impone una rivalutazione dell'istanza o della posizione del privato senza attribuire direttamente il bene della vita, l'Amministrazione conserva il potere discrezionale di determinarsi all'esito della riedizione, mentre il giudice non può predeterminarne il risultato in violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
- La riedizione del potere è conforme al giudicato quando l'Amministrazione riavvia effettivamente l'istruttoria, coinvolge gli organi competenti, considera i criteri pertinenti, compara casi analoghi ed esamina le sopravvenienze, motivando coerentemente la decisione finale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il principio dell'"ora per allora" impone di retrodatare gli effetti della rivalutazione amministrativa alla data stabilita dal giudicato, anche quando la riedizione non conduce al riconoscimento del bene della vita originariamente richiesto ma a un diverso riconoscimento formale.
- L'Amministrazione subentrata a un ente soppresso può esercitare il potere di riedizione mediante le proprie strutture e procedure ordinamentali, senza dover ricostituire organi dell'ente non più esistente, purché assicuri un'istruttoria effettiva e conforme al giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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