Cassazione Penale, Sentenza n. 35419/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo (29/01/2021). Le censure principali sono: (1) richiesta di riqualificazione del fatto da ricettazione a furto sulla base delle confessioni rese dagli imputati (soprattutto per Cannariato Vincenzo cl.1987 e Mirko); (2) per Cannariato Vincenzo cl.1987, contestazione della determinazione della pena in continuazione (aumento) e mancata motivazione sulla pena base, nonché trattazione della recidiva e del calcolo dell'aumento; (3) per Cannariato Vincenzo cl.1990, il difensore ha formulato motivi non pertinenti alla posizione dell'assistito, riferendosi al coimputato (quindi errori e aspecificità nell'impugnazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In particolare: il ricorso relativo a Cannariato Vincenzo cl.1990 è inammissibile perché le censure risultano aspecifiche e riferite all'omonimo cl.1987, non alla posizione del condannato per furto pluriaggravato; il ricorso congiunto di Cannariato Vincenzo cl.1987 e Cannariato Mirko è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la sola confessione, senza una ricostruzione analitica e altri elementi probatori che colleghino i prevenuti all\'asportazione (possessione immediata, riscontri, modalità), non sia idonea a riqualificare la ricettazione in furto (i prevenuti erano stati trovati in possesso del ciclomotore tre giorni dopo e si erano dati alla fuga); quanto all\'aumento per continuazione, la Corte ha ritenuto legittima l\'applicazione combinata della recidiva qualificata (art.99 c.4 c.p.) e dell\'aumento per continuazione (art.81 c.4 c.p.), non ravvisando alcun vizio nel trattamento sanzionatorio. I ricorrenti sono stati altresì condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; richiamato per la modalità di trattazione del giudizio in Corte di Cassazione.
Codice Penale, art. 99, comma 4
art. 99, comma 4, cod. pen.
Il vizio di recidiva qualificata incide sul trattamento sanzionatorio e può influire sul calcolo degli aumenti nella continuazione; la Corte ha ritenuto legittima l\'applicazione della recidiva qualificata.
Codice Penale, art. 81, comma 4
art. 81, comma 4, cod. pen.
Regola l\'aumento a titolo di continuazione; la Corte ha confermato che l\'aumento per continuazione è compatibile con l\'applicazione della recidiva qualificata quando ricorrono le condizioni.
Giurisprudenza citata sulla prova della riconducibilità del possesso al furto
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969
Principio richiamato: la sola ammissione/confessione non basta, in assenza di una ricostruzione analitica o di elementi che colleghino il possesso al delitto originario, per escludere la ricettazione e qualificare il fatto come furto.
Giurisprudenza sulla compatibilità tra recidiva e continuazione
Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Rv. 205543; Sez. 4, n. 37759 del 21/06/2013, Rv. 256212; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, Rv. 272745
Conferma il principio che non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione: ove sussistano entrambe le condizioni, entrambi gli istituti possono essere applicati.
Massime di principio
- La semplice confessione non è automaticamente idonea a riqualificare una ricettazione in furto: occorre una ricostruzione dettagliata e elementi probatori che colleghino il possessore alla consumazione del furto (es. possesso immediato dopo il furto, modalità dell\'acquisizione, riscontri oggettivi).
- Il possesso di una cosa di provenienza furtiva rilevante per la ricettazione deve essere valutato in luce delle circostanze temporali e probatorie; il ritrovamento del bene giorni dopo, senza altri riscontri, rafforza la qualificazione come ricettazione piuttosto che come furto.
- La recidiva qualificata (art.99 c.4 c.p.) e l\'aumento per continuazione (art.81 c.4 c.p.) possono essere applicati congiuntamente se ricorrono i presupposti: non vi è incompatibilità tra i due istituti.
- Le impugnazioni in Cassazione devono essere specifiche e pertinenti alla posizione del singolo ricorrente: motivi generici o riferiti al soggetto sbagliato possono determinare l\'inammissibilità.
- La Corte di merito deve motivare in modo analitico quando riclassifica il fatto o opera significativi aumenti/sconti della pena; tuttavia, il giudice di legittimità verifica sia la congruità della motivazione che la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati.
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