Cassazione Penale, Ordinanza n. 03639/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza del Tribunale di Messina, che aveva confermato la decisione del giudice di pace di affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni. Con l'unico motivo ha denunciato inosservanza della legge processuale e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata in base a un travisamento delle risultanze probatorie. La Corte ha rilevato che tali censure erano in realtà doglianze di merito, non consentite in cassazione; inoltre, trattandosi di sentenza di appello relativa a reato di competenza del giudice di pace, il ricorso era proponibile solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dell'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibili in sede di legittimità le censure di travisamento delle prove e manifesta illogicità della motivazione, perché riferite a questioni di fatto e comunque estranee al perimetro del ricorso per cassazione ammesso per le sentenze di appello sui reati di competenza del giudice di pace. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
Per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non anche per censure di merito o di motivazione.
art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000
Individua il regime speciale delle impugnazioni per i reati di competenza del giudice di pace, limitando il ricorso per cassazione ai motivi di violazione di legge.
d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
È indicato come fonte introduttiva dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dell'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato ai soli vizi di violazione di legge; non sono consentite censure che investano direttamente la valutazione del fatto o la motivazione se non nei limiti della violazione di legge.
- Le doglianze formulate come travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione, quando in sostanza mirano a ottenere una rivisitazione del merito, sono inammissibili in sede di legittimità se il controllo cassatorio è ristretto alla violazione di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza dei presupposti di legge, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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