Cassazione Penale, Sentenza n. 13052/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva vizi concernenti l'omesso avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (agevolazione/mitigazione del trattamento sanzionatorio) e profili relativi al trattamento sanzionatorio in relazione al reato contestato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, cod. strada), per fatti del 18/10/2015.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che è intervenuta la causa estintiva del reato per prescrizione, essendo spirato il termine massimo di prescrizione (pari a cinque anni) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente per estinzione del reato. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di pronunciare un\'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., poiché dagli atti non risultava con evidenza l\'insussistenza del fatto-reato.
Norme richiamate
art. 114 disp. att. c.p.p.
La norma è richiamata nella doglianza per omesso avviso; dalla sentenza non emerge però che tale vizio abbia determinato l\'annullamento, atteso che il giudice di legittimità ha proceduto d\'ufficio per intervenuta prescrizione.
art. 131-bis c.p.
Richiamata nella censura relativa al diniego di un beneficio/mitigazione del trattamento sanzionatorio; la Corte non ha ritenuto decisiva tale censura rispetto alla necessità di dichiarare l\'estinzione del reato per prescrizione.
art. 186 cod. strada, comma 2, lett. c), 2-bis
Norma sostanziale che individua il reato contestato (guida in stato di ebbrezza); il procedimento riferito a tale fatto è stato estinto per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato l\'art. 129 cod. proc. pen. rilevando d\'ufficio la causa di non punibilità intervenuta dopo la sentenza impugnata (prescrizione) e ha disposto l\'annullamento senza rinvio. È stato escluso il ricorso all\'assoluzione di merito (comma 2) perché non risultava evidente l\'insussistenza del fatto.
Massime di principio
- Se, dopo l\'esercizio di un valido rimedio di impugnazione, interviene una causa estintiva (es. prescrizione) sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata, la Corte di cassazione deve rilevarla d\'ufficio e può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- L\'annullamento per prescrizione non equivale a un\'assoluzione di merito: l\'assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo se dagli atti emerge con evidenza l\'insussistenza del fatto.
- Censure procedurali (es. omesso avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.) o richieste di agevolazioni sanzionatorie (es. art. 131-bis c.p.) possono risultare inammissibili o manifestamente infondate in cassazione se non incidono sul rapporto processuale o se sopravviene una causa estintiva che rende irrilevanti le doglianze.
- In casi simili è essenziale calcolare con precisione i termini di prescrizione e verificare se e quando si siano verificati termini di interruzione o sospensione: la maturazione della prescrizione prima della decisione di legittimità comporta l\'estinzione del reato.
- Dal punto di vista difensivo, se sussistono dubbi sul corso dei termini di prescrizione, è strategico sollevare tempestivamente la questione e indicare elementi utili al calcolo, poiché la dichiarazione d\'ufficio della prescrizione può determinare l\'annullamento senza rinvio.
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