Sentenza del 07/10/2015 n. 299 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la cartella esattoriale relativa all'anno d'imposta 2007, di importo complessivo pari a 19.827,08 euro, sostenendo che le somme richieste per IRPEF, IRAP, addizionale regionale, IVA, INPS, sanzioni e interessi derivassero da errori materiali commessi nelle dichiarazioni originarie. Aveva presentato una dichiarazione integrativa a proprio favore nel giugno 2011, sostenendo che essa fosse idonea a correggere i minori crediti e il maggiore debito IVA indicati nella dichiarazione originaria. L'Ufficio riteneva invece che la dichiarazione integrativa fosse tardiva, poiché avrebbe dovuto essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ossia entro il 30 settembre 2009.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato anche l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il termine annuale previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 per presentare una dichiarazione integrativa a favore fosse decadenziale e perentorio. Pertanto, la dichiarazione presentata nel giugno 2011, riferita all'anno d'imposta 2007, è stata considerata tardiva e inidonea a correggere la dichiarazione originaria nel giudizio sulla cartella. Le spese del grado di appello sono state compensate. La sentenza ha tuttavia precisato che l'Amministrazione doveva esaminare l'istanza di autotutela e applicare la circolare del 2013, riconoscendo eventualmente il credito se effettivamente spettante.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati, e può condurre all'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dovute.
Art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998
Il contribuente può integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d'imposta.
Secondo la sentenza, la dichiarazione integrativa a favore deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Tale termine annuale è considerato decadenziale e perentorio, con la conseguenza che una dichiarazione tardiva non è idonea a correggere la dichiarazione originaria nel giudizio contro la cartella.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
Riguarda la disciplina delle spese di giudizio nel processo tributario. Nel caso concreto, le spese del grado di appello sono state compensate.
Principio di emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione fiscale
Il contribuente può correggere errori od omissioni della dichiarazione mediante dichiarazione integrativa, ma, secondo il principio applicato nella sentenza, la rettifica favorevole deve rispettare il termine previsto dalla normativa allora vigente.
Massime di principio
- Una dichiarazione integrativa a favore deve essere presentata entro il termine previsto dalla disciplina applicabile al periodo d'imposta interessato; se il termine è decadenziale, il suo superamento può impedire di utilizzare l'integrativa per contestare direttamente una cartella.
- La presentazione tardiva di una dichiarazione integrativa non comporta necessariamente l'inesistenza sostanziale del credito, ma può impedirne il riconoscimento nel giudizio di impugnazione della cartella. Resta possibile verificare il credito tramite istanza di autotutela o altre procedure di rimborso, se previste.
- In presenza di una cartella derivante da controllo automatizzato, è importante distinguere tra errori formali o di calcolo e contestazioni che richiedono un'attività istruttoria: il controllo automatizzato opera principalmente sui dati risultanti dalle dichiarazioni e dai versamenti.
- Le compensazioni effettuate con crediti esposti in dichiarazione possono incidere sulla valutazione della pretesa tributaria e devono essere documentate, ad esempio mediante i modelli F24.
- La disciplina applicabile ai termini per le dichiarazioni integrative può essere stata modificata nel tempo; per casi analoghi occorre quindi verificare la normativa vigente e quella applicabile all'anno d'imposta e al momento della presentazione dell'integrativa.
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