Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 394/2026 - Cagliari, Sezione 1

Per l'ottemperanza della sentenza n. 25/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 367/2024 del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 25/2025 del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto della docente a fruire, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, del beneficio annuale di euro 500,00 previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero all'emissione della Carta Docente e all'accredito complessivo di euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione della sentenza in data 28 gennaio 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata al Ministero, che era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dei compensi è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, che può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza contro l'inerzia dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina attuativa.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale docente tramite Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che impone a un'Amministrazione statale l'erogazione di una somma o di una prestazione, quando l'Amministrazione rimanga inerte dopo la notificazione del titolo esecutivo.
  • Per i titoli esecutivi comportanti il pagamento di somme di denaro da parte delle Amministrazioni statali, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente la proposizione dell'azione di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su semplice richiesta dell'interessato in caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e può ricorrere, in caso di insufficienza delle disponibilità ordinarie, agli strumenti contabili previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.