Corte di giustizia, Sentenza C-240/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2020. — Constantin Film Produktion GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera f) – Impedimento alla registrazione assoluto – Marchio contrario al buon costume – Segno denominativo “Fack Ju Göhte” – Rigetto della domanda di registrazione. — Causa C-240/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l’impugnazione di Constantin Film Produktion contro il rigetto della registrazione del marchio «Fack Ju Göhte». Ha chiarito che il buon costume non può essere valutato in modo astratto, ma richiede un’analisi concreta del contesto sociale e della percezione del pubblico di riferimento. Poiché l’EUIPO e il Tribunale non avevano adeguatamente considerato il successo del film omonimo e altri elementi contestuali, la Corte ha annullato sia la sentenza impugnata sia la decisione di rifiuto.
Marchio dell’Unione europea «Fack Ju Göhte»: criteri per valutare il contrasto con il buon costume ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 e rilevanza del contesto sociale e della libertà di espressione.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia interpretato e applicato correttamente l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 nel confermare il rifiuto di registrazione del segno denominativo «Fack Ju Göhte» per asserito contrasto con il buon costume; in particolare: se la valutazione possa fondarsi su un esame astratto del segno e dell’espressione cui esso richiama, senza considerare il contesto sociale concreto, il successo del film omonimo e gli indizi sulla percezione del pubblico di riferimento, e se debba essere tenuta in conto la libertà di espressione.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, il carattere contrario al buon costume di un marchio dell’Unione europea deve essere valutato in concreto, alla luce di tutti gli elementi pertinenti del caso e della percezione del pubblico di riferimento nel contesto sociale attuale; non basta una valutazione astratta del segno o della sua parte iniziale come volgare o scioccante. Se elementi contestuali, come il successo di un’opera omonima e l’assenza di controversie sul suo titolo, depongono nel senso che il pubblico non percepisce il segno come moralmente inaccettabile, l’EUIPO deve esaminarli e motivare in modo adeguato il rifiuto; la libertà di espressione va inoltre considerata nell’applicazione della norma. In applicazione di tali criteri, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e la decisione dell’EUIPO, ordinando la registrazione non essendo stato dimostrato il contrasto del segno «Fack Ju Göhte» con il buon costume.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2015/2424
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), regolamento n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 2, regolamento n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 3, regolamento n. 207/2009
- Articolo 75 regolamento n. 207/2009
- Articolo 76, paragrafo 1, regolamento n. 207/2009
- Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Marchio dell’Unione europea «Fack Ju Göhte» e buon costume
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Constantin Film Produktion GmbH contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rifiuto dell’EUIPO di registrare come marchio dell’Unione europea il segno denominativo «Fack Ju Göhte». La causa verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, relativo ai marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume.
Fatti e procedimento
La domanda di registrazione era stata presentata il 21 aprile 2015 per numerose classi di prodotti e servizi. L’esaminatore aveva respinto la domanda ritenendo il segno contrario al buon costume; la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO aveva confermato il rigetto con decisione del 1o dicembre 2016. Il Tribunale, con sentenza del 24 gennaio 2018, aveva respinto il ricorso della società richiedente.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 7, paragrafi 1, lettera f), 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;
- l’articolo 75 del medesimo regolamento, sulla motivazione delle decisioni;
- l’articolo 76, paragrafo 1, sul riesame d’ufficio dei fatti nelle procedure relative agli impedimenti assoluti;
- il considerando 21 del regolamento (UE) 2015/2424 e del regolamento (UE) 2017/1001, che impongono il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione;
- l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Questioni esaminate dalla Corte
La ricorrente sosteneva, in sostanza, che il Tribunale avesse:
- esaminato un segno diverso da quello richiesto, concentrandosi sull’espressione «Fuck you, Goethe» anziché su «Fack Ju Göhte»;
- applicato in modo eccessivamente ampio l’impedimento assoluto del buon costume;
- ignorato elementi empirici e contestuali, come il successo del film omonimo e l’uso pedagogico del titolo da parte del Goethe Institut;
- invertito l’onere della prova;
- operato una ponderazione errata tra interesse del richiedente e interesse del pubblico.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che la nozione di «buon costume» non è definita dal regolamento e va interpretata secondo il significato abituale del termine, riferito ai valori e alle norme morali fondamentali della società in un dato momento. La valutazione deve essere oggettiva e tenere conto del contesto sociale, delle eventuali diversità culturali, religiose o filosofiche e della percezione di un soggetto ragionevole con soglie medie di sensibilità e tolleranza.
Ne consegue che non basta che un segno sia di cattivo gusto: esso deve essere percepito dal pubblico di riferimento come contrario ai valori morali fondamentali della società. L’esame non può essere astratto, né limitarsi ad alcuni componenti del segno; occorre invece verificare come il marchio sia effettivamente percepito nel contesto sociale concreto e attuale.
Applicando tali principi, la Corte osserva che il Tribunale aveva riconosciuto che il pubblico di riferimento era il grande pubblico germanofono, in particolare in Germania e Austria. Tuttavia, il Tribunale si era limitato a rilevare che il marchio richiama l’espressione inglese «Fuck you», intrinsecamente volgare, e che l’aggiunta di «Göhte» non ne attenuava la volgarità, senza esaminare seriamente gli elementi contestuali invocati dalla ricorrente.
Tra questi elementi, la Corte considera rilevanti il fatto che «Fack Ju Göhte» fosse il titolo di una commedia cinematografica di grande successo in Germania, vista da milioni di spettatori, senza suscitare controversie sul titolo, oltre all’accesso del pubblico giovane e all’uso pedagogico da parte del Goethe Institut. Tali circostanze sono idonee a indicare che il pubblico di riferimento non percepisce necessariamente il segno come moralmente inaccettabile.
La Corte critica anche l’affermazione del Tribunale secondo cui nel settore dei marchi la libertà di espressione non avrebbe rilievo: tale libertà, garantita dall’articolo 11 della Carta, deve invece essere presa in considerazione nell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), come confermato dai considerando dei regolamenti successivi.
Esito del giudizio di impugnazione
La Corte conclude che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009. Pertanto annulla la sentenza impugnata e, ritenendo la causa sufficientemente matura, statuisce nel merito annullando anche la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO.
Effetti pratici e spese
L’EUIPO è stato condannato alle spese sia del primo grado sia dell’impugnazione. La pronuncia è rilevante perché precisa che, nel valutare il buon costume, l’ufficio deve considerare in modo serio il contesto concreto e non solo la semantica offensiva del termine richiamato dal marchio, con potenziali ricadute pratiche per la registrabilità di segni provocatori o ironici nel settore dell’entertainment e del marketing.
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